Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11712 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 27/05/2011), n.11712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14975-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

SANNIO TABACCHI SRL (SA.TA.B.), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI

5, presso lo studio dell’avvocato CANGIANO FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 14/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della sentenza 139/01/2000 della commissione tributaria provinciale di Benevento, ha annullato una cartella di pagamento per Irpeg 1992 notificata alla Sannio Tabacchi s.r.l. a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis.

Ha motivato la decisione affermando che, dal confronto tra la dichiarazione dei redditi per l’anno 1992 (allegata al ricorso in primo grado) e i dati riportati nella cartella, poteva evincersi che l’iscrizione a ruolo era derivata dal mancato riconoscimento di un credito d’imposta derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente.

Sicchè la contestazione, concernendo redditi relativi al 1991, avrebbe dovuto formare oggetto di accertamento (o di iscrizione a ruolo) in relazione al detto anno, data l’autonomia dei periodi d’imposta ai fini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 43 e 17.

Per la cassazione di questa sentenza propongono ricorso il Ministero dell’economia e finanze e l’agenzia delle entrate, articolando un motivo cui l’intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – va ritenuta l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e finanze, che non fu parte degli anteriori gradi di merito e che è soggetto distinto dall’agenzia fiscale, ente a sua volta dotato di autonomia soggettiva di diritto pubblico ex D.Lgs. n. 300 del 1999. Risulta dalla sentenza esservi stata, negli anteriori gradi di merito, assunzione in via esclusiva, da parte dell’agenzia delle entrate, della gestione del contenzioso, con conseguente spettanza a essa soltanto dell’esercizio dei correlati poteri processuali in ordine all’impugnazione in sede di legittimità (per tutte, sez. un. 2006/3116).

2. – Con unico motivo l’amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis nonchè omessa motivazione su punto decisivo, censurando l’affermata (dalla commissione regionale) necessità di un separato previo accertamento (o di una separata iscrizione a ruolo) in rettifica della dichiarazione per l’anno anteriore a quello in oggetto. Il motivo non è fondato.

La tesi dell’impugnante appare disancorata dal dato normativo in vigore ratione temporis, dal momento che la formulazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2, lett. b), così come evocata dall’amministrazione finanziaria a sostegno di quanto ritenuto (“Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a: (…); (b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni”), risulta dalle modifiche operate del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ex art. 13 con effetto per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 1.1.1999. Dunque non rileva a fine di supporto argomentativo per la soluzione della regiudicanda, che attiene, invece, a una procedura automatizzata di liquidazione d’imposta per l’anno 1992.

3. – A ogni modo il motivo non appare condivisibile neppure in relazione alla sostenuta esegesi del testo novellato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 1, lett. b), perchè sottende potersi affermare che sia in ogni caso possibile, per l’amministrazione finanziaria, rettificare un’eccedenza d’imposta non dipendente da errore materiale (come invece indicato dalla pur richiamata previsione), sebbene da simultanea riduzione di crediti esposti nella dichiarazione relativa all’anno ancora anteriore, in quanto superiori al dovuto o in ogni caso non spettanti.

Dalla impugnata sentenza emerge – e appare dalla ricorrente implicitamente riconosciuto come vero – che, nel caso concreto, l’iscrizione a ruolo di maggiore Irpeg per l’anno 1992, tratta, da procedura automatizzata di controllo sulla relativa dichiarazione 1993, dipese dal mancato riconoscimento di un credito d’imposta derivante dalla dichiarazione relativa all’anno 1991.

E’ allora dirimente la considerazione che – finanche nella cornice della novellata disciplina – il credito derivante dalla dichiarazione suppone che sia esso stesso direttamente contestato dalla amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 36-ter o con un ordinario avviso di accertamento in rettifica.

Altrimenti il credito si consolida nel momento in cui scade il tempo previsto dalla legge a favore dell’Ufficio per uno dei provvedimenti testè ipotizzati, stante che la mancata contestazione dell’Amministrazione (nel tempo e nel modo a essa assegnato dalla legge) costituisce un riconoscimento implicito della esistenza e della validità del credito stesso il che rappresenta conseguenza logica del principio di autonomia dei periodi d’imposta ai fini del controllo automatico finalizzato alla liquidazione di quanto dovuto in base alle singole dichiarazioni annuali (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 1).

Non può dunque in ogni caso seguirsi l’assunto della ricorrente che vuole surrogabile la contestazione del credito nei modi appropriati con l’iscrizione a ruolo conseguente alla correzione di errore materiale del riporto di un’eccedenza d’imposta. Giacchè la riduzione (o il mancato riconoscimento) di un credito d’imposta, dichiarato dalla società e relativo all’annualità precedente a quella oggetto di controllo automatico ex art. 36-bis, può essere effettuata solo con emissione di avviso di accertamento ovvero con procedura automatizzata relativa alla dichiarazione detta, non anche con sommaria iscrizione a ruolo a correzione di eccedenza per l’anno successivo.

ti ricorso dell’agenzia è conseguentemente respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; rigetta il ricorso dell’agenzia delle entrate; condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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