Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11712 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 20981 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2008, proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giunio

Bazzoni n. 1, presso l’avv. Vincenzo Stazzone e rappresentato e

difeso, per procura a margine del ricorso, dagli avv.ti BULLARO Nino

di Palermo e Vito Passalacqua da Marsala;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del presidente in

carica, ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentata e

difesa;

– controricorrente –

avverso il decreto emesso, nel procedimento n. 1033/06 del ruolo

della volontaria giurisdizione, dalla Corte di appello di Palermo,

Sezione Terza Civile, il 5 luglio 2007 – 10 aprile 2008.

Udita, all’udienza del 13 aprile 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte e sentito il P.G. dr. Ignazio Patrone, che conclude

per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.D. ha chiesto, con ricorso del 19 ottobre 2006 alla Corte d’appello di Palermo, di condannare la Presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondergli Euro 66.000,00 con rivalutazione e interessi, a titolo di equa riparazione per i danni non patrimoniali da irragionevole durata del processo da lui iniziato, con ricorso del 18 agosto 1971 alla Corte dei Conti contro l’atto amministrativo del 28 novembre 1969 che aveva negato un miglior trattamento pensionistico per l’aggravamento del suo stato di salute derivato da “frattura clavicolare sinistra a causa del ribaltamento di un camion” durante il servizio di leva, procedimento chiuso da sentenza del giudice contabile dell’11 marzo 2005, che aveva respinto la domanda, dopo 34 anni da quando la stessa era stata proposta.

L’Avvocatura dello Stato si costituiva e chiedeva che, salvo il caso di lite temeraria, fosse riconosciuto il diritto all’equa riparazione e la Corte di merito ha respinto la domanda, perchè la proposizione del ricorso per il trattamento pensionistico privilegiato costituiva una palese azione temeraria del S., consapevole dell’infondatezza delle sue richieste in quanto da un canto aveva chiesto in sede amministrativa il nuovo trattamento pensionistico oltre il termine decadenziale di cinque anni dalla fine del servizio di leva e da altro canto censurava le conclusioni della Commissione medica, con critiche generiche e senza una documentazione che le giustificasse.

Per la cassazione di tale decreto, il S. ricorre denunciando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo e la omessa o insufficiente motivazione sul punto della sua consapevolezza dell’infondatezza della domanda nel processo presupposto, oltre che la mancanza dell’eccezione sulla temerarietà dell’azione della Presidenza del consiglio che si difende con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato, avendo questa Corte più volte enunciato in seguente principio di diritto: “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la circostanza che la causa di merito abbia avuto esito negativo, sia pure prevedibile, è irrilevante ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, giacchè l’esito favorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo nè incide di per sè sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l’eccessiva durata della causa, salvo che essa si sia resa responsabile di lite temeraria o comunque di un vero e proprio abuso del processo; l’esito sfavorevole del giudizio può tuttavia incidere riduttivamente sulla misura dell’indennizzo allorchè la domanda sia stata proposta in un contesto tale da renderla comunque fortemente aleatoria” (Cass. 30 dicembre 2009 n. 28106, 12 novembre 2009 n. 24107) ovvero allorchè non vi possa essere margine di incertezza sull’esito della lite per esservi un’unanime e massiccia giurisprudenza che ne escluda la fondatezza (Cass. 22 ottobre 2008 n. 25595).

Nel caso di specie, il giudice di merito afferma che la esistenza di una valutazione clinico medica da parte della Commissione tecnica preposta a tale riconoscimento, sarebbe incompatibile con l’incertezza sullo stato di salute del ricorrente e sul peggioramento della malattia per cui era stata chiesta una pensione più alta, dovendosi ritenere che egli fosse consapevole dell’insussistenza del suo diritto a tale trattamento pensionistico privilegiato per la inesistenza dello stesso peggioramento della salute a base della sua richiesta.

Peraltro, anche a non considerare che nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti la parte può difendersi da sola con una soglia di errore certamente più alta di quella richiesta per un difensore tecnico, deve rilevarsi che poco dopo il decreto impugnato la Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008 n. 323, ha dichiarato la incostituzionalità del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 169, per la parte in cui faceva decorrere il termine di decadenza di cui sopra dalla fine del sevizio militare invece che dal sorgere dei sintomi della malattia da collegare a detto servizio in via causale ai fini della domanda.

Pertanto per il predetto profilo è da negare la consapevolezza della inammissibilità della domanda da parte del ricorrente che nel caso, poteva di superare le valutazioni della commissione medica solo con la proposizione del ricorso a base del giudizio presupposto.

Trattandosi di un giudizio medico, poteva procedersi ad altra valutazione tecnica anche officiosa che sostituisse quella ritenuta erronea nella domanda e doveva negarsi fosse temeraria l’azione solo per il carattere generico delle censure alla decisione della Commissione, essendo possibile la nomina di c.t.u., per il rinvio del R.D. 13 giugno 1933, n. 1038, art. 26, alle norme del c.p.c. per l’accertamento della situazione di salute della parte che è da negare quindi fosse consapevole dell’infondatezza della domanda proposta nel giudizio presupposto ed esercitasse un’azione temeraria.

Il ricorso deve quindi accogliersi e il decreto impugnato deve cassarsi con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, perchè si pronunci sul ricorso e provveda sulle spese della presente fase di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, perchè si pronunci pure sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA