Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11712 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. L. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1112/2014 R.G. proposto da:

RI.DA. S.a.s. di D.R. e C., elettivamente domiciliata in

Roma, Via G. Palumbo n. 26, presso E.P. S.p.A., rappresentata e

difesa dall’Avv. Guido Gaeta, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 215/33/13, depositata il 4 giugno 2013; sul ricorso

iscritto al n. 1117/2014 R.G. proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Palumbo

n. 26, presso E.P. S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Guido

Gaeta, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 213/33/13, depositata il 4 giugno 2013;

sul ricorso iscritto al n. 1110/2014 R.G. proposto da:

R.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via G.

Palumbo n. 26, presso E.P. S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv.

Guido Gaeta, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 214/33/13, depositata il 4 giugno 2013;

ricorsi tutti riuniti.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 29 gennaio

2021 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Regionale della Campania, con la prima delle tre impugnate sentenze, in riforma della decisione della Provinciale, rigettava il ricorso promosso da RI.DA. S.a.s. di D.R. e C. avverso un avviso con il quale l’ufficio, a seguito di accertamento analitico induttivo, recuperava a tassazione un maggior imponibile ai fini IVA IRAP 2005, nonostante la contribuente si fosse adeguata allo studio di settore di appartenenza; in particolare, la Regionale reputava che l’Agenzia avesse correttamente determinato il recupero a tassazione, sulla scorta di elementi contabili ricavati dalla dichiarazione e dallo studio di settore compilati dalla stessa contribuente, raffrontati con altri elementi direttamente verificati dall’ufficio, come per esempio l’entità della pubblicità effettuata, l’ampio parcheggio a pagamento, la varietà delle attività svolte, di ristorante, ballo, musica dal vivo; e tenuto altresì conto che i lavoratori indicati come regolarmente assunti erano palesemente pochi rispetto alla dimensione dei locali e ai numerosi servizi offerti alla clientela, che dalla contribuente non erano stati precisati i beni ammortizzabili, che il consumo di energia elettrica segnalato era inferiore a quello reale; e che, infine, la quantità di birra servita aveva consentito di presumere in modo ragionevole le consumazioni e quindi l’ammontare evaso;

2. la Regionale della Campania, con le altre due impugnate sentenze, in riforma di altrettante decisioni della Provinciale, respingeva gli originari ricorsi promossi dall’accomandatario D.R. e dalla accomandante R.G., avverso distinti avvisi che recuperavano IRPEF per trasparenza, in relazione al maggior reddito accertato in capo alla S.a.s., ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5; le due impugnate sentenze della Regionale, erano entrambe motivate nel senso che i ricorsi dei due soci dovevano essere respinti perchè era stato rigettato il ricorso della S.a.s.;

3. la S.a.s. e i due soci, ciascuno per tre motivi, ricorrevano separatamente; in tutte le controversie, l’ufficio resisteva con specifico controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. come noto, ai processi che hanno ad oggetto l’accertamento dell’imponibile di una S.a.s. ai fini IRAP IVA, come anche a quelli che hanno ad oggetto il recupero per trasparenza dei redditi dei suoi soci, devono partecipare tutti i soci e la società, compreso l’accomandante, dipendendo l’esito di ogni causa dalla definizione del reddito sociale; dandosi luogo, così, a una peculiare fattispecie di litisconsorzio processuale, avente caratteri suoi propri, soltanto tipici della cognizione tributaria (Cass. sez. un. 14815 del 2008, circa l’affermazione del principio del litisconsorzio; Cass. sez. un. 13452 del 2017, circa l’applicazione del principio del litisconsorzio in caso di IRAP; Cass. sez. trib. n. 26071 del 2015, circa i presupposti del litisconsorzio necessario in ipotesi di simultaneo accertamento di IVA e IRAP; Cass. sez. trib. n. 27337 del 2014, circa l’obbligatoria partecipazione dell’accomandante); tuttavia, come concretamente avvenuto nel nostro caso, quando le sentenze siano state pronunciate da uno stesso collegio regionale, nel medesimo contesto temporale, con coordinate motivazioni, deve ritenersi che il litisconsorzio tra tutte le parti sia stato “nella pratica” integrato, con la conseguenza che le decisioni della Regionale, anche per economia processuale, in correlazione coi principi che reggono il giusto processo, non devono essere annullate, con rinvio alla Provinciale per l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 e art. 59, comma 1, lett. b); bastando, a riguardo, il rimedio della riunione delle cause davanti alla Corte (Cass. sez. trib. n. 26648 del 2017; Cass. sez. trib. n. 3830 del 2010); restano, pertanto, con ciò, assorbiti i primi due identici motivi di ricorso proposti dai soci; motivi con i quali, sia per violazione di legge, sia per vizio di motivazione, veniva rimproverato alla Regionale di non aver sospeso i processi, in attesa della conclusione del giudizio promosso dalla S.a.s., per pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c.;

2. con la prima censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la S.a.s. addebitava alla Regionale di essere incorsa in un vizio di insufficiente motivazione, per aver basato la decisione “su considerazioni personali”, senza tener conto della molteplicità dei servizi offerti al pubblico; errando, inoltre, nel ritenere corretta la invece inaffidabile presunzione derivata dal consumo di birra; con la seconda censura, che cumulava il vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett., la contribuente sosteneva che mancassero i “presupposti di legge” che potevano giustificare la ripresa analitico-induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d) cit., in particolare sostenendo che la Regionale aveva erroneamente ritenuto gravi, precisi e concordanti gli elementi presuntivi utilizzati dall’ufficio; con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la S.a.s. lamentava il fatto che la Regionale avesse confermato il recupero a tassazione dei costi, “senza esprimere alcuna motivazione in merito”; i motivi, che conviene trattare assieme, sono inammissibili, per plurime ragioni; in disparte che i vizi denunciati di insufficiente e omessa motivazione, non sono più compresi nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale ammette le censure sull’accertamento di fatti solamente entro il minimo costituzionale della mancanza di segno grafico, della apparente motivazione, della motivazione inconciliabilmente contraddittoria o assolutamente perplessa (Cass. sez. un. 8053 del 2014); occorre, altresì, evidenziare che il cumulo di vizi di motivazione e violazione di legge, contenuto nell’illustrazione del secondo motivo, non consente alla Corte di stabilire quando la difesa della contribuente faccia riferimento all’uno o all’altro, con il conseguente difetto di specificità (Cass. sez. III n. 6320 del 2019); e che, con riguardo al terzo motivo, al di là degli aspetti di non autosufficienza dello stesso, non essendo nemmeno riportato quali costi non fossero stati riconosciuti, per quali ragioni, quali fossero nello specifico le difese della parte, deve, comunque, in modo assorbente, rilevarsi che la CTR non ha pronunciato su queste eccezioni, cosicchè la contribuente doveva semmai denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c., sub specie di vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. sez. lav. n. 22759 del 2014);

3. con il terzo identico motivo di ricorso, proposto da entrambi i soci con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciata la violazione del D.P.R. n. 917 cit., artt. 1, 3 e 5, veniva addebitato alla Regionale di aver accertato il loro reddito per trasparenza su “ipotesi”, atteso che i redditi della S.a.s. erano “non sussistenti ovvero non definitivamente accertati”; in disparte la scarsa comprensibilità del motivo, da cui discende la violazione dell’art. 366 c.p.c. per mancanza di specificità, risultando in effetti completamente irrelata la violazione del D.P.R. n. 917 cit., artt. 1, 3 e 5, rispetto alla doglianza rivolta alla Regionale di aver confermato la ripresa IRPEF in assenza di dimostrazione del reddito sociale ovvero in mancanza di un suo non definitivo accertamento processuale, in quest’ultimo caso ancora ridondando il rimprovero di non aver sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c.; occorre, ad ogni buon conto, in sintesi, osservare che i contribuenti, nella loro fondamentale intenzione, con questa ultima censura tendono a contestare l’apprezzamento compiuto dalla Regionale circa il valore presuntivo degli indizi, senza quindi criticare alcuna inesatta ricognizione della fattispecie astratta, come avrebbero invece dovuto fare, secondo quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. sez. I n. 24155 del 2017);

4. al rigetto dei riuniti ricorsi, seguono le spese; quest’ultime, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta i riuniti ricorsi; condanna i ricorrenti a rimborsare all’ufficio le spese processuali, liquidate in Euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre spese prenotate a debito, somme da pagarsi per ciascun ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

 

 

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