Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11711 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 20977 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2008, proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giunio

Bazzoni n. 1, presso l’avv. Vincenzo Stazzone e rappresentato e

difeso, per procura a margine del ricorso, dagli avv.ti BULLARO Nino

di Palermo e Vito Passalacqua da Marsala;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del presidente in

carica, ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e

difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto emesso, nel procedimento n. 1040/07 del ruolo

della volontaria giurisdizione, dalla Corte di appello di Palermo,

Sezione Terza Civile, il 27 aprile – 29 agosto 2007.

Udita, all’udienza del 13 aprile 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte e sentito il P.G. dr. Ignazio Patrone, che conclude

per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.V. ha chiesto, con ricorso del 19 ottobre 2006 alla Corte d’appello di Palermo, di condannare la Presidenza del consiglio dei ministri a corrispondergli Euro 48.000,00, a titolo di equa riparazione per danni non patrimoniali da irragionevole durata del processo da lui iniziato, con ricorso del 19 dicembre 1978 alla Corte dei conti contro il decreto del Ministro della difesa, che aveva negato che l’infermità da nevrosi da cui era affetto fosse stata contratta durante il servizio di leva cessato nel 1960, processo concluso con sentenza dell’11 novembre 2004, che ha rigettato l’istanza del ricorrente ritenuta tardiva e inammissibile.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituiva chiedendo l’accoglimento del ricorso o il suo rigetto per il carattere temerario della domanda proposta e la Corte di merito ha rigettato la domanda, ritenendo che la proposizione del ricorso in sede amministrativa per ottenere il trattamento pensionistico privilegiato del 29 maggio 1974, successiva di 14 anni alla fine del servizio militare, comportava l’inammissibilità dello stesso, per cui il P. non poteva ignorare che la stessa sorte avrebbe avuto anche la sua istanza alla Corte dei conti e in lui vi era la consapevolezza della temerarietà della lite; tale stato soggettivo rendeva inapplicabile la disciplina della L. n. 89 del 2001 alla fattispecie e la domanda doveva rigettarsi con spese a carico del ricorrente.

Per la cassazione di tale decreto, il P. ricorre, denunciando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo e la omessa e insufficiente motivazione in ordine al punto della piena consapevolezza dell’infondatezza della domanda nel processo presupposto a base del giudizio di equa riparazione e lamentando la insussistenza della eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla temerarietà dell’azione nel processo presupposto oltre che sul termine di decadenza di cinque anni dalla fine del servizio di leva per domandare il trattamento pensionistico privilegiato al Ministero della difesa.

La Presidenza del consiglio resiste, deducendo di avere eccepito la richiamata infondatezza della domanda per la natura temeraria del processo presupposto e chiedendo la conferma del rigetto della richiesta di equa riparazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato, avendo questa Corte più volte enunciato in seguente principio di diritto: “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la circostanza che la causa di merito abbia avuto esito negativo, sia pure prevedibile, è irrilevante ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, giacchè l’esito favorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo nè incide di per sè sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l’eccessiva durata della causa, salvo che essa si sia resa responsabile di lite temeraria o comunque di un vero e proprio abuso del processo; l’esito sfavorevole del giudizio può tuttavia incidere riduttivamente sulla misura dell’indennizzo allorchè la domanda sia stata proposta in un contesto tale da renderla comunque fortemente aleatoria” (Cass. 30 dicembre 2009 n. 28106, 12 novembre 2009 n. 24107) ovvero allorchè non vi possa essere margine alcuno di incertezza sull’esito della lite, per esservi una unanime e massiccia giurisprudenza che ne escluda la fondatezza (Cass. 22 ottobre 2008 n. 25595).

Nel caso di specie il giudice di merito ha rilevato come la decadenza quinquennale dalla cessazione dal servizio di leva, terminato nel 1960, potesse escludere ogni dubbio nel P. sull’esito della sua richiesta di pensione già in sede amministrativa, dovendosi ritenere che egli avesse consapevolezza della insussistenza del suo diritto al trattamento pensionistico privilegiato per la intervenuta decadenza.

Peraltro, anche a non considerare che nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti la parte può difendersi da sola con una soglia di errore certamente più alta di quella richiesta per un difensore tecnico, deve rilevarsi che poco dopo il decreto impugnato la Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008 n. 323, ha dichiarato la incostituzionalità del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 169, per la parte in cui faceva decorrere il termine di decadenza di cui sopra dalla fine del sevizio militare invece che dal sorgere dei sintomi della malattia da collegare a detto servizio in via causale ai fini della domanda.

Sembra allora chiaro che, se il termine poteva ritenersi inapplicabile anche per la natura neurologica della malattia lamentata dal P., questi poteva, anche se tecnico del diritto, ignorare la infondatezza della sua richiesta con esclusione di ogni abuso del processo e dell’azione non qualificabile nel caso come temeraria.

Il ricorso deve quindi essere accolto e il decreto deve cassarsi con rinvio alla Corte d’appello di Palermo perchè si pronunci sulla domanda del P., liquidando anche le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, perchè si pronunci pure sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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