Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11711 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29060/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

R.M., erede di N.G.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 2429/4/2016 pronunciata il 12.7.2016 e

depositata il 29.9.2016

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 29 gennaio 2021

dal consigliere Dott. Saieva Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 2429/4/2016, pronunciata il 12.7.2016 e depositata il 29.9.2016, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale di Bologna aveva accolto il ricorso proposto da R.M., in qualità di erede di N.G., ex dipendente della Banca Commerciale Italiana, avverso il diniego di rimborso parziale delle ritenute IRPEF operate sulla somma capitale liquidata al contribuente nell’anno 2006, in sostituzione della rendita in precedenza erogatagli dal fondo pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana. Ritenevano i giudici di merito che il contribuente aveva diritto al rimborso del 4% dell’ammontare annuo delle somme versate al fondo di previdenza, quale quota dei contributi versati, non computabili nella base imponibile e che, in particolare, sull’importo versato dal contribuente andava applicata la ritenuta del 12,50%, trattandosi di somma capitale erogata ad un iscritto al fondo pensioni della Banca Commerciale Italiana in luogo della rendita in precedenza assicurata al medesimo, sicchè la tassazione doveva essere sempre quella più favorevole riservata alle rendite.

2. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui parte contribuente non ha opposto alcuna difesa.

2. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 17 TUIR, comma 2, e art. 48 TUIR, comma 2, lett. a) all’epoca vigente (ora artt. 19 e 51 TUIR), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che dal 1955 al 1994 era in vigore un accordo aziendale con la Banca Commerciale Italiana, in forza del quale era formalmente imputato alla banca il contributo previdenziale obbligatorio gravante per legge sul lavoratore in favore dell’INPS ed al lavoratore il contributo per il programma di previdenza complementare; che detto accordo era stato soppresso nel 1994, sicchè, a partire dal gennaio 1995, il contributo al fondo di previdenza complementare era stato posto a carico della banca, mentre quello destinato all’INPS era stato posto anche formalmente a carico del lavoratore; che, comunque, anche se non fosse stato accertato che i contributi fossero stati versati dalla banca, essi concorrevano a formare il reddito imponibile, in quanto ne erano esclusi solo quelli versati in ottemperanza di disposizioni di legge; che, infine, i contributi versati al fondo di previdenza complementare della Banca Commerciale Italiana non erano imposti dalla legge, ma solo da convenzioni fra le parti.

1.1. Il motivo di ricorso è fondato.

1.2. Questa Corte è ferma nel ritenere che la prestazione di capitale effettuata in favore di un ex dipendente da un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana), in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. “zainetto”), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita, pertanto, dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a) (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (cfr. Cass., Sez. 5, 07/05/2010, n. 11156; Sez. 6, 29/10/2014, n. 23030; Sez. 6, 04/01/2018, n. 124; Sez. 5, 04/07/2019, n. 17965; Sez. 6, 12/03/2020, n. 7103).

1.3. Invero, come affermato da questa Corte, l’imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa e, non essendo essi imposti da alcuna norma di legge, concretizzandosi detti fondi in forme previdenziali complementari, sono destinate ad assicurare al lavoratore una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, allo scopo di integrare la pensione pubblica (Cass. Sez. 6, 08/02/2018, n. 5144).

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, e art. 48, comma 7-bis, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che erroneamente la C.T.R. aveva accolto la richiesta del contribuente di tassazione al 12,50% dell’intero ammontare, invece che della sola quota rappresentativa del rendimento; occorreva al contrario tener presente che le somme erogate dalla Banca Commerciale Italiana al contribuente, a titolo di liquidazione della sua partecipazione al fondo di previdenza complementare aziendale costituito dalla banca, riferite a montanti maturati fino al 31 dicembre del 2000, andava sottoposta a tassazione separata, salva l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% per la quota relativa al rendimento finanziario e cioè alle somme effettivamente investite sul mercato finanziario da parte del fondo integrativo; rendimenti dei quali il contribuente non aveva indicato nè la natura, nè l’ammontare.

2.1. Anche tale motivo di ricorso è fondato, non avendo la C.T.R. fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità, secondo i quali il contribuente era tenuto all’esatta quantificazione del rendimento derivante dall’impiego, sul mercato dei capitali, degli accantonamenti imputabili al contribuente, versati al fondo previdenziale integrativo della banca commerciale italiana.

2.2. Invero la tassazione agevolata dell 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, era riservata unicamente alle somme derivanti dalla liquidazione del c.d. “rendimento”, imputabile alla gestione sul mercato, da parte del fondo, del capitale accantonato; ed il calcolo di tale ultimi importi richiedeva l’espressa riferibilità ad autonome e specifiche operazioni sul mercato finanziario, che la C.T.R. non aveva accertato (cfr., Cass. Sez. 6, 17/05/2017, n. 12267; Sez. 5, 26/04/2017, n. 10285);

3. Ritenendo di dover dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ricorso va, quindi, accolto, (v. Cass. Sez. 5, 04/07/2019, n. 17965; Sez. 5, 02/10/2019, n. 24558; Sez. n. 6, 03/05/2018, n. 10479; Sez. 5, 02/03/2018, n. 5024, e, da ultimo, Sez.

6, 19/09/2020 n. 18713); la sentenza, in contrasto coi superiori principi, va conseguentemente cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei giudizi di merito, essendosi la giurisprudenza consolidata solo nelle more di quei giudizi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00, oltre alle spese prenotate a debito, compensando le spese processuali dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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