Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11710 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. un., 08/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso Iscritto al N.R.G. 10543 del 2015 per regolamento di

giurisdizione proposto d’ufficio dal Tribunale Amministrativo

Regionale per la Calabria, con ordinanza n. 659/15, depositata il 10

aprile 2015 (R.G. n. 285/15), nella causa tra:

CO.Z.A.C. s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore;

– resistente non costituitasi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha chiesto dichiararsi la

giurisdizione del giudice ordinario, confermate in camera di

consiglio dal Procuratore Generale dott. Pasquale Ciccolo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – CO.Z.A.C. s.c. a r.l. impugnava, dinnanzi al Tribunale di Catanzaro il decreto del dirigente generale del dipartimento agricoltura, foreste e forestazione della Regione Calabria in data 1 agosto 2011, con il quale era stata disposta la revoca delle agevolazioni ad essa attribuite con D.G.R. 25 marzo 1996, n. 1893, per un importo di Euro 500.963,19, e con D.D.G. 17 ottobre 2003, n. 14923, per un importo di Euro 1.146.507,00, e veniva intimata la restituzione delle somme sino a quel momento corrisposte.

Il Tribunale adito, con sentenza in data 18 novembre 2014, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore del giudice amministrativo, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse stato emesso dalla Regione nell’esercizio del potere di autotutela, a difesa dell’interesse pubblico alla corretta destinazione dei fondi erogati e che, quindi, la posizione soggettiva del privato dovesse essere qualificata in termini di interesse legittimo.

2. – Il TAR per la Calabria, adito in riassunzione, ha proposto regolamento dl giurisdizione d’ufficio, ritenendo che la giurisdizione spetti al giudice ordinario.

3. – Il P.M. ha concluso chiedendo che venga dichiararla la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il Collegio ritiene che l’istanza proposta dal TAR per la Calabria debba essere accolta e che si debba quindi affermare la giurisdizione del giudice ordinario.

2. – Occorre premettere che la società CO.Z.A.C. s.c. a r.l., operante nel settore della macellazione di bovini e suini nonchè nella produzione di salumi tipici calabresi, aveva ottenuto un sussidio in conto capitale pari al 70% delle spese per investimenti nel settore, in applicazione del regolamento CEE 2081/2003 e un ulteriore contributo di derivazione comunitaria pari al 50% della spesa per investimenti già ammessa.

Alla società, però, veniva contestata l’indebita percezione di tali agevolazioni perchè le notizie e di dati forniti erano falsi, e venivano altresì avviate un’indagine amministrativa da parte della Guardia di finanza e un’indagine penale per i reati di cui agli artt. 640 e 640-bis c.p..

2.1. – Con specifico riferimento alla materia riguardante contributi e sovvenzioni pubbliche, costituisce ormai ius receptum (Cass., S.U., n. 3057 del 2016; Cass., S.U., n. 25211 del 2015; Cass., S.U., n. 1776 del 2013; Cass., S.U., n. 150 del 2013; Cass., S.U., n. 15867 del 2011) la necessità di distinguere la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale la legge –

salvi i casi in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione – attribuisce alla P.A. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse primario, con apprezzamento discrezionale, da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione ed all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.

E’ vero che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che tale regola può soffrire deroghe, ad esempio nei casi in cui la mancata erogazione (o il ritiro/revoca di essa) consegua all’esercizio di poteri di carattere autoritativo, espressione di autotutela della pubblica amministrazione, sia per vizi di legittimità, sia per contrasto, originario o sopravvenuto, con l’interesse pubblico.

Resta tuttavia, in ogni caso, attribuita alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie che prenda le mosse, tra l’altro, dall’accertato inadempimento alle condizioni imposte in sede di erogazione del contributo, una volta che il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. sia demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza poter procedere ad apprezzamenti discrezionali di sorta circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, nonchè ogni fattispecie che riguardi la revoca della già concessa agevolazione per ragioni non attinenti a vizi dell’atto amministrativo, bensì, come si assume nella specie, a comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell’intervento agevolato (Cass., S.U., n. 15941 del 2014), essendo conclusivamente da ribadire che nella controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico ad un soggetto privato, determinata dall’inadempimento, imputabile al beneficiario, delle prescrizioni indicate nell’atto concessorio, la giurisdizione del G.O. deve essere ravvisata tutte le volte che la contestazione faccia esclusivamente richiamo alle inadempienze del percettore senza in alcun modo coinvolgere il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale circa l’anfril quid ed il quomodo dell’erogazione (Cass., S.U., n. 3057 del 2016, citata).

2.2. – Ebbene, tale ultimo quadro ricorre nella specie posto che alla base della revoca vi sarebbero, come rilevato dal TAR Calabria, la falsa documentazione di spese sostenute e lo sviamento dei fondi percepiti, e cioè ragioni attinenti a violazione del rapporto di sovvenzione avvenuta nella fase esecutiva dello stesso.

2.3. – Nè potrebbe ritenersi che la controversia in tema di revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche sia ricompresa in una delle materie di competenza esclusiva del giudice amministrativo.

Invero, la circostanza che il denaro possa essere annoverato nella categoria dei beni non autorizza a confondere la figura della concessione a privati di beni pubblici, che presuppone l’uso temporaneo da parte del concessionario di detti beni per le finalità di pubblico interesse, con quella del finanziamento, che implica un tipo di rapporto giuridico del tutto diverso: in forza del quale il finanziato acquisisce la piena proprietà del denaro erogatogli ed eventualmente assume l’obbligo di restituirlo in tutto o in parte ad una determinata scadenza. Ben altrimenti, nell’uno e nell’altro caso, le finalità pubbliche s’intrecciano con l’interesse del concessionario o del finanziato, e le ragioni di non agevole distinguibilità tra posizioni di diritto soggettivo e d’interesse legittimo, che sottostanno alla scelta legislativa di attribuire alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di concessione di beni o servizi pubblici, non necessariamente ricorrono nei rapporti di finanziamento (così, Cass., S.U., n. 12641 del 2008).

Alla sussistenza della giurisdizione amministrativa osterebbe, comunque, la riserva, prevista dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, lett. b), a favore del giudice ordinario di tutte le questioni patrimoniali inerenti a compensi vantati dal concessionario, qualunque sia il nomen in concreto utilizzato (canoni, indennità ed altri corrispettivi).

3. – In conclusione, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, trattandosi di istanza di regolamento proposta d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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