Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11710 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19066/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

V.P.

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 366/34/2016 pronunciata il

9.12.2015 e depositata il 28.1.2016

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 29 gennaio 2021

dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. V.P. impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata il 31.3.2008 della quota pari al 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in quanto residente in una delle province siciliane colpite degli eventi sismici del dicembre 1990.

2. La Commissione tributaria provinciale di Ragusa rigettava il ricorso non avendo il contribuente “provveduto a documentare nè il versamento delle imposte, nè il suo ammontare”.

3. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, con sentenza n. 366/34/2016, pronunciata il 9.12.2015 e depositata il 28.1.2016, accoglieva l’appello proposto dal contribuente, riconoscendo il diritto del medesimo alla restituzione delle imposte eccedenti il 10% di quelle già versate.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non resiste il contribuente.

5. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., 2 comma, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo l’agenzia ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17; degli artt. 11 e 14 preleggi; della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1; del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3; dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). ritenendo illegittima l’adesione acritica della C.T.R. all’orientamento di questa Corte, sezione tributaria, che, con sentenza del 27/06/2007, n. 20641 (ed altre successive), aveva ritenuto che la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 – secondo cui i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che aveva interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, potevano usufruire della riduzione fino al 10% delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, per gli anni 1990,:1991 e 1992 – regolasse sia l’ipotesi del contribuente che non aveva ancora provveduto a versare le imposte dovute, sia quella in cui egli invece le aveva già versate, e ne richiedeva il rimborso; evidenzia al riguardo la ricorrente che il pagamento effettuato dal contribuente determina la chiusura del rapporto impositivo e l’impossibilità di avanzare domanda di ripetizione.

1.2 – Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè degli artt. 12 e 14 preleggi e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando l’erroneità della decisione impugnata per avere la C.T.R. riconosciuto il diritto al rimborso in favore del V., benchè egli non avesse direttamente versato le imposte, avendo assolto gli obblighi tributari tramite il datore di lavoro, sostituto d’imposta.

1.3. Infine, con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, secondo periodo, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e degli artt. 12 e 14 preleggi e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo, in ogni caso, la domanda di rimborso intempestiva, perchè proposta ben oltre il termine di due anni (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 2, dal momento dell’insorgenza del diritto, da individuarsi nella data di entrata in vigore dell’art. 9, comma 17, cit. Secondo l’Agenzia avrebbe dunque errato la C.T.R. nell’affermare il contrario, essendo il V. già decaduto dal relativo diritto; ciò anche perchè la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, pure richiamato dal giudice d’appello, concerne il soggetto che abbia versato le imposte (e quindi il sostituto d’imposta) e non chi si sia avvalso, invece, della sostituzione, non potendo procedersi, in subiecta materia, ad interpretazioni estensive o analogiche.

2.1. Il ricorso non merita accoglimento.

2.2. Quanto al primo motivo, è assolutamente consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini della previsione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, le posizioni di chi ha già pagato, e di chi deve ancora pagare, siano in tutto equiparate. In proposito, è stato da ultimo condivisibilmente affermato, con principio cui si intende dare piena continuità, che in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10 per cento del dovuto; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Cass. sez. 6, 22/02/2018, n. 4291; e, da ultimo, Sez. 5, 07/08/2020, n. 16811; Sez. 5, 22/10/2020, n. 23081).

3.1 Anche il secondo motivo è infondato.

3.2. Nella giurisprudenza di questa Corte, la questione della piena legittimazione alla richiesta di rimborso L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, anche da parte di lavoratore dipendente (quale effettivo soggetto passivo d’imposta) è stata affrontata – e risolta in senso affermativo – da Cass. Sez. 6, n. 14/07/2016, n. 14406, la quale ha così statuito: “In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente” (nello stesso senso, Cass. sez. 5, 16/06/2017, n. 15026, Cass. sez. 6, 22/02/2018, n. 4291, e su un piano più generale, Cass. sez. 6, 20/07/2015, n. 16105).

4.1. Privo di qualsiasi fondamento si appalesa anche il terzo motivo del ricorso.

4.2. La L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ha definitivamente chiarito che il termine biennale (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 2, secondo periodo) per la presentazione dell’istanza in parola “è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, ossia dal 1 marzo 2008 (Cass. sez. 6, n. 4291 del 22/2/2018; Cass. sez. 5113 del 21/2/2019; Cass. sez. 6, n. 10396 del 12/4/2019; Cass. sez. 5, 22/2/2019, n. 5304 e, da ultimo, Cass. sez. sez. 5, 26/07/2019, n. 20343). L’istanza del V., come accertato dalla C.T.R., risulta stata avanzata il 31.3.2008, sicchè correttamente la C.T.R. l’ha considerata tempestiva.

4.3. Nè è sostenibile la tesi, pure propugnata dall’Agenzia col mezzo in esame, secondo cui il citato intervento normativo del 2014 si riferisca esclusivamente al soggetto che “ha versato”, ossia al sostituto d’imposta, al soggetto passivo d’imposta. Non è dunque revocabile in dubbio che il disposto della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, sia applicabile anche nei confronti del lavoratore subordinato-sostituito, qual è l’odierno intimato.

5. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato. Alcunchè va infine disposto in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. U., 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6, 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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