Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1171 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 19/01/2011), n.1171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Q.L. residente ad (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. HINNA DANESI Fabrizio,

nel cui studio, in Roma Via Pasubio, 2 è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 63/10/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma, Sezione n. 10, in data 18.04.2007, depositata il

02 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per il ricorrente, l’Avv. Pier Francesco Nuzzi, giusta

delega del difensore;

Presente il Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che non ha

mosso osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 32077/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 63/10/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 10, il 18.04.2007 e DEPOSITATA il 02 maggio 2007.

La Commissione Regionale, ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo legittima l’applicazione dei parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 183 e fondata la pretesa fiscale basata sui relativi dati.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento IVA ed IRPEF per l’anno 1998, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181, 183 e 184, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997, nonchè per omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Le questioni poste con il mezzo, si ritiene possano essere definite, avendo riguardo, anzitutto, a quanto affermato dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 105/2003), la quale, dando una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo in tema di parametri, ha avuto modo di chiarire sia che a differenza dei coefficienti presuntivi, i parametri prevedono un sistema basato su presunzioni semplici, la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito, in assenza di previsioni procedimentalizzate, sia pure che – dovendo i parametri essere elaborati in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta (così l’art. 184 citato), è necessario un fattore di adeguamento personalizzato in modo da tenere conto della probabilità di errore nella stima, considerando le diverse situazioni gestionali e l’influenza della localizzazione per la parte non colta dalla stima. Il quesito trova, altresì, risposta nelle pronunce, rese da questa Corte in assonanza con la Consulta, nelle quali, in tema di accertamento effettuato sulla base dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 184 e 186, è stato affermato che il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza – posto che le medie di settore non costituiscono un fatto noto, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei – non configura gli estremi di una prova per presunzioni, ma occorre, invece, che risulti qualche elemento ulteriore – tra cui, ad esempio, l’abnormità e l’irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore – incidente sull’attendibilità complessiva della dichiarazione, ovverosia la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti, e senza peraltro che il richiamo a tale regola di esperienza comporti un’inversione dell’onere della prova, addossando al contribuente l’onere di dimostrare le ragioni specifiche della divergenza dei propri dati da quelli medi (Cass. n. 19556/2007, n. 10960/2007, n. 14252/2007, n. 26388/2005, n. 18038/2005). Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, che ha trovato riscontro in Cass. n. 23602, 26459 e 27648 del 2008 e n. 4148/2009, nonchè in SS.UU. n. 26635/2009, sembra doversi ritenersi viziato da illegittimità l’avviso di accertamento il quale tragga origine dal mero scostamento dei dati reali dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore senza che l’Amministrazione finanziaria, sulla quale grava il relativo onere, suffraghi la pretesa fiscale con ulteriori elementi ed indizi tali da suggerire l’inattendibilità dei dati riscontrati rispetto all’ausilio statistico.

5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in Camera di consiglio ed accolto, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, la memoria dell’Agenzia in data 24.09.2010, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che, che il ricorso va accolto per i motivi esposti in relazione e condivisi dal Collegio, non risultando, peraltro, le considerazione della controricorrente idonee a giustificare un diverso decisioni, stante le contestazione del contribuente e l’assenza di allegazioni dell’Agenzia;

Considerato, altresì, che, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, pronuncierà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia per il riesame e la decisione, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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