Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1171 del 18/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1171 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 19252-2012 proposto da:
AB DUE S.A.S. DI BERTI REMO & C. (già AB DUE S.A.S.
DI ASOLI FABRIZIA & C. in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 69, presso lo
studio dell’avvocato GUGLIELMO FLACCO, che la
2017
3844

rappresenta e difende giusta memoria di costituzione
di nuovo difensore del 26/9/2017 in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Data pubblicazione: 18/01/2018

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 514/2012 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 23/05/2012 r.g.n.
414/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
udito l’Avvocato GUGLIELMO FLACCO;
udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

D’ALOISIO, giusta delega in atti;

RG 19252/2012
S.a.s. AB DUE di Belli Remo c C.
udien.za 4 ottobre 2017

FATTI DI CAUSA

1.

La Corte d’appello di l’Aquila, con la sentenza impugnata, ha respinto

l’appello proposto dalla s.a.s. AB DUE di Berti Remo & C. (già AB DUE s.n.c.

grado, che aveva disatteso la domanda di restituzione dei contributi,
asseritamente non dovuti, corrisposti per gli anni 1995 e 1996, per il
personale stagionale e con contratto a termine, pari ad euro 137.908,45, e
aveva ritenuto prescritto il relativo diritto.
2.

In particolare, la s.a.s. AB DUE di Berti Remo & C. aveva chiesto la

restituzione di somme indebitamente versate, ex art. 2033 cod.civ., e l’INPS
aveva eccepito la prescrizione del relativo diritto, sulla base del rilievo che il
ricorso notificato all’INPS, il 27 ottobre 1998, peraltro attribuibile ad una
diversa compagine societaria (la AB DUE s.n.c.), non aveva interrotto il
termine di prescrizione, per tutta la durata di quel processo, conclusosi con
sentenza rescindente della Corte di cassazione n.27833/2005, e poiché con
quel ricorso era stata introdotta un’azione di mero accertamento, e non anche
un’azione di condanna, dell’Istituto, alla restituzione dei contributi versati sine

titulo.
3.

La Corte di merito, premesso l’inciso “pur se si potesse superare la

circostanza che quel precedente giudizio aveva avuto come parte una diversa
compagine sociale, la AB DUE s.n.c., anziché la AB DUE s.a.s.” (così
testualmente si legge nella sentenza ora impugnata), riteneva prescritto il
diritto vantato dalla società in base al rilievo secondo cui l’estinzione del primo
giudizio, per mancata riassunzione dello stesso dinanzi al giudice del rinvio
come statuito dalla Corte di cassazione (sentenza n.27833/2005 cit.), aveva
fatto sì che il decorso del termine di prescrizione non fosse rimasto sospeso
per tutta la sua durata e che la notificazione del ricorso introduttivo avesse
interrotto la prescrizione, con efficacia istantanea, così che da tale data era
iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione, già ampiamente
decorso alla data di notificazione del ricorso introduttivo del presente
processo.
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RG 19252/2012

Rossana Mancino estensore

di Asoli Fabrizia & C.), nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza di primo

4.

Avverso tale sentenza ricorre la s.a.s. AB DUE di Berti Remo & C. (già AB

DUE s.a.s. di Asoli Fabrizia & C., così si legge nell’intestazione del ricorso),
con ricorso affidato a sei motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui
resiste, con controricorso, l’INPS.

RAGIONI DELLA DECISIONE
5.

Con i motivi di ricorso, enunciati in complessive 98 pagine e in cui la parte

censure, come “AB DUE”, la parte ricorrente deduce: nullità della sentenza,
per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito
pronunciato su una questione non oggetto del giudizio e fondato la decisione
su un fatto costitutivo diverso – l’esclusione dell’effetto interruttivo
permanente della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale introdotta
nell’ottobre 1998, nell’ipotesi di estinzione del processo – rispetto a quello
allegato, in primo grado, dall’INPS, a sostegno dell’eccepita prescrizione
(l’inidoneità dell’azione di mero accertamento, introdotta con quella domanda
giudiziale, ad interrompere la prescrizione) (primo motivo); insufficiente
motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere
la Corte di merito preso in considerazione gli atti interruttivi della
prescrizione, tempo per tempo compiuti dalla AB DUE, nel corso del giudizio
concluso con la sentenza rescindente della Corte di legittimità e,
segnatamente, il ricorso in appello del 10 novembre 1999, definito con
sentenza pubblicata il 15 marzo 2002, e il ricorso per cassazione, notificato il
3 febbraio 2003 e definito con sentenza n.27833/2005 cit. (secondo motivo);
violazione e falsa applicazione degli artt. 2945 e 2943 cod.civ., per avere la
Corte del gravame, omettendo di valutare gli atti interruttivi evocati nel
motivo che precede, riconosciuto efficacia interruttiva al solo atto introduttivo
del giudizio estinto e non ai diversi atti giudiziali compiuti, tempo per tempo,
dalla società nel processo poi estinto, ancorché con gli stessi fosse stata
manifestata, in modo inequivoco, la volontà di far valere il proprio diritto
(terzo motivo); omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo,
quanto alle ragioni per cui l’unico atto idoneo ad interrompere il termine di
prescrizione sia stato ritenuto il ricorso introduttivo del giudizio poi estinto e
non già gli atti giudiziali tempo per tempo compiuti, non spiegando le ragioni
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RG 19252/2012

Rossana Mancino estensore

è evocata sempre, per brevità, come avverte l’incipit dell’illustrazione delle

dell’idoneità a produrre un tale effetto (quarto motivo); violazione degli artt.
2697, secondo comma, cod.civ., 101 e 416 cod.proc.civ., 24 e 111 Cost.,
per avere la Corte territoriale autonomamente statuito, senza consentire
alcun contradittorio sul punto, l’idoneità del solo atto introduttivo ad
interrompere la prescrizione (quinto motivo), doglianze, infine, ribadite, nel
diverso profilo della nullità della sentenza, con il sesto motivo.
Il primo motivo, con il quale la parte ricorrente si duole dell’accoglimento

dell’eccezione di prescrizione sulla base di una qualificazione giuridica dei
fatti, allegati in giudizio, diversa da quella oggetto dell’eccezione sollevata
dall’INPS, è infondato per avere la Corte di merito operato soltanto un
mutamento della qualificazione giuridica dei fatti posti a sostegno della
dedotta eccezione, ed inalterati, ritenendo maturata la prescrizione per non
essere stato compiuto alcun atto interruttivo successivamente alla
notificazione del primo ricorso introduttivo (depositato il 13 ottobre 1998) e
per essere rimasto precluso l’effetto permanente dell’interruzione della
prescrizione dalla mancata riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del
rinvio, come deliberato da questa Corte di legittimità, con sentenza
n.27833/2005 cit. (sul potere del giudice di qualificazione giuridica dei fatti
dedotti in lite, in via di azione ed eccezione, v., fra le tante, Cass. 13
dicembre 2010, n. 25140).
7.

Questa Corte ha già da tempo affermato che, in tema di prescrizione

estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare
del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di
questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come
una quaestio juris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime
prescrizionale per esso previsto dalla legge.
8.

Ne consegue che la riserva, alla parte, del potere di sollevare l’eccezione

implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento
costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche
di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione
della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione
delle quali spetta al potere – dovere del giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez.
U. n. 10955 del 25 luglio 2002 e successive conformi).
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RG 19252/2012

Rossana Mancino estensore

6.

9.

In ogni caso, come diffusamente argomentato dalla Corte di merito nello

storico di lite, la questione dell’effetto interruttivo della semplice proposizione
della domanda giudiziale è stata devoluta dalla società appellante con
gravame, imperniato sulla non corretta interpretazione dell’art. 2943 cod.civ.
anche, e principalmente, per tale profilo, disaminato dalla Corte territoriale
quale antecedente logico assorbente ogni altro rilievo, in considerazione

10. Passando alla disamina delle censure svolte con gli altri motivi, esaminati
congiuntamente per la loro connessione e perché rinnovano le medesime
doglianze per profili diversi, non risulta incrinata la ratio decidendi della
sentenza impugnata che ha ritenuto, a fronte dell’estinzione del processo per
mancata riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, l’efficacia
istantanea dell’interruzione della prescrizione per effetto della notificazione
dell’atto introduttivo del giudizio (ricorso depositato il 13 ottobre 1998 e
notificato all’INPS il 27 ottobre 1998).
11. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato che la domanda
giudiziale comporta un effetto interruttivo istantaneo (artt. 2943, primo
comma e 2945, primo comma, cod.civ.) ed un effetto sospensivo (definito
anche interruttivo permanente), con la conseguenza che «la prescrizione non
corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il
giudizio» (art. 2945, secondo comma, cod.civ. ).
12. Il decorso del tempo necessario all’accertamento giurisdizionale del
diritto non può produrre effetto estintivo in pregiudizio della parte alla quale
il diritto sia riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
13. Nel

caso

di estinzione del

giudizio,

tuttavia,

resta

fermo

l’effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (per cui, dalla data della
domanda inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione), ma non anche
quello sospensivo in pendenza di causa, perché, non riassumendo il giudizio,
la parte ha dimostrato di non avere interesse all’accertamento giurisdizionale.
14. Qualora il giudizio si estingua per inerzia della parte non vi è ragione di
preservare, quest’ultima, dagli effetti estintivi riconducibili alla durata della
lite, sicché si conserva il solo effetto interruttivo istantaneo, con la
conseguenza che la prescrizione decorre non già dalla data di estinzione del
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Rossana Mancino estensore

dell’intervenuto esito estintivo del processo.

giudizio sibbene dall’originario atto interruttivo, vale a dire dalla domanda
giudiziale (art. 2945, terzo comma, cod.civ.).
15. Questa soluzione interpretativa, in particolare, è stata espressa da Cass.
Sez. U., 13 luglio 2007, n. 15756, secondo cui: «nell’ipotesi di estinzione del
giudizio ai sensi dell’art. 50, secondo comma, cod.proc.civ., che può essere
dichiarata dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione) o dal giudice

proposta nuovamente la stessa domanda di merito, la notifica dell’atto
introduttivo

del

primo

giudizio

ha

soltanto effetto interruttivo

della prescrizione, e non anche sospensivo, poiché quest’ultimo è operante,
ai sensi dell’art. 2945 c.c., solo se l’estinzione del giudizio viene evitata» (per
le successive conformi v., fra le altre, Cass. 8 marzo 2010, n. 5570 e, da
ultimo, Cass. 17 novembre 2017, 27306).
16. A tale principio si è, dunque, conformata la Corte territoriale.
17. Inoltre, la Corte territoriale, pur ricorrendo ad una proposizione
concessiva – “pur se si potesse superare la circostanza, rilevata dal giudice
di primo grado, che cioè quel procedimento aveva avuto come parte una
diversa compagine sociale, la AB DUE s.n.c. anziché la AB DUE sas – si è
espressa nel senso della diversità della compagine sociale, parte del
precedente giudizio, senza che tale proposizione risultasse in alcun modo
contrastata dalla parte ricorrente, la s.a.s. AB DUE di Berti Remo & C., che
assume, con il ricorso per cassazione, di essere successore della AB DUE sas
di Asoli Fabrizia & C., laddove dalla sentenza impugnata si evincerebbe la
successione tra s.a.s. AB DUE di Berti Remo & C. e AB DUE snc di Asoli
Fabrizia & C.
18. Ebbene, le censure incentrate sull’omesso esame delle impugnazioni
interposte nel processo estinto, con asserito valore di atto interruttivo della
prescrizione, si appalesano prive di decisività per l’assorbente rilievo
dell’indimostrata allegazione, nel presente processo, del rapporto
intercorrente tra tutte le compagini societarie menzionate nel paragrafo che
precede, parzialmente esplicata, in questo giudizio di legittimità, solo con la
memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ. che, per il carattere innovativo ed
eventualmente sanante del ricorso per Cassazione, esula dalla funzione
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Rossana Mancino estensore

appositamente adito, ovvero, incidenter tantum, da quello dinanzi al quale è

propria di illustrare e chiarire ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente
enunciati nel ricorso.
19. Tanto basta per esimere il Collegio dalla disamina in ordine all’eventuale
valore di costituzione in mora dell’INPS delle impugnazioni dispiegate nel
giudizio estinto, come pretenderebbe la parte attuale ricorrente.
20. In conclusione, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 7.000,00 per
compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori
di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017

Il Presidente

nsigliere

Enri D’ Antonio

ossana Mancino
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21. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

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