Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11709 del 08/06/2016
Cassazione civile sez. un., 08/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11709
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 7595 del 2015 per regolamento di
giurisdizione proposto d’ufficio alla Commissione tributaria
provinciale di Catanzaro, con ordinanza n. 465/3/15, depositata il 13
marzo 2015 (R.G. n. 686/14), nella causa tra:
F.A.;
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona
del legale rappresentante pro tempore;
– resistente non costituitasi in questa fase –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto dichiararsi la
giurisdizione del giudice ordinario, confermate in camera di
consiglio dal Procuratore Generale dott. Pasquale Ciccolo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. – F.A., quale amministratore del condominio “(OMISSIS)”, proponeva opposizione, dinnanzi al Giudice di pace di Crotone avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle entrate di Catanzaro notificata il 2 dicembre 2013, con la quale veniva irrogata la sanzione di Euro 8.236,80, per avere, negli anni 2006 e 2007, conferito un incarico ad un dipendente pubblico senza l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Il Giudice di pace di Crotone dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
L’opponente riassumeva il giudizio dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro.
Si costituiva l’Agenzia delle entrate deducendo che la giurisdizione spettava al giudice ordinario.
2. – Con ordinanza depositata il 13 marzo 2015, la CTP di Catanzaro sollevava regolamento di giurisdizione d’ufficio chiedendo a questa Corte di affermare la giurisdizione del giudice ordinario.
4. – Il P.M. ha concluso chiedendo che venga dichiararla la giurisdizione del giudice ordinario.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il Collegio ritiene che l’istanza proposta dalla CTP di Catanzaro debba essere accolta e che si debba quindi affermare la giurisdizione del giudice ordinario.
1.1. – Con sentenza n. 130 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2), nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguenti alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale.
Queste Sezioni Unite hanno poi ribadito l’irrilevanza della circostanza che la sanzione venga inflitta da un Ufficio Finanziario, in quanto la natura tributaria o no del rapporto deve essere accertata su un piano meramente oggettivo (Cass., S.U., n. 3039 del 2013), chiarendo ulteriormente che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia, in tutti i casi in cui non abbia ad oggetto l’esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà – soggezione, bensì un rapporto implicante un accertamento avente valore meramente incidentale (Cass., S.U., n. 14302 del 2013).
1.2. – Nella specie, risulta evidente che la disposizione violata, in relazione alla quale è stata emessa l’ordinanza-ingiunzione impugnata, è norma afferente alla disciplina del rapporto di pubblico impiego, trattandosi di disposizione (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53) inserita nel testo comprendente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
In relazione ai fini che qui rilevano, l’art. 53, comma 9, nel testo ratione temporis (anni 2006 e 2007) applicabile, prevedeva che “Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 6, comma 1, convertito, con modificazioni, dallaL. 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze” (ma, nella sostanza, la formulazione della disposizione non è mutata alla data della proposizione della opposizione).
Orbene, pur se dai commi successivi si evince che la disciplina in questione è finalizzata anche al controllo dei compensi percepiti dai pubblici dipendenti ai fini dell’assoggettamento degli stessi a imposizione, ciò non di meno la previsione dell’obbligo dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per il conferimento di un incarico retribuito ad un pubblico dipendente inerisce strettamente allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego e non è certamente riconducibile ad un rapporto tributario.
2. – In conclusione, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Non vi luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, trattandosi di istanza di regolamento proposta d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 24 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016