Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11709 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12367/2014 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Sandra Cassoni

del Foro di Latina, con domicilio eletto in Roma, via P.L. da

Palestrina n. 19, presso lo studio dell’avv. Stefania Di Stefani;

– ricorrente –

contro

C.L., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Di

Ciollo, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico, n. 172,

presso lo studio dell’avv. Pier Luigi Panici;

– controricorrente –

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

Sezione staccata di Latina n. 702/39/13 pronunciata l’11.11.2013 e

depositata il 14.11.2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria provinciale di Latina accoglieva il ricorso proposto da C.L. avverso l’iscrizione ipotecaria disposta dall’Equitalia Sud S.p.a. (agente della riscossione) su magazzini e locali siti in Fondi per l’importo di Euro 30.466,48, pari al doppio del credito iscritto a ruolo, ritenendo illegittima l’iscrizione ipotecaria effettuata per un debito tributario di valore inferiore agli otto mila Euro; iscrizione non preceduta peraltro dall’intimazione di pagamento del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, commi 2 e 3.

2. Con sentenza n. 702/39/13 depositata il 14.11.2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, rigettava l’appello proposto dall’Equitalia Sud S.p.a. e quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate nella considerazione che in forza del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73, non era possibile iscrivere ipoteca per debiti tributari inferiori ad otto mila Euro.

4. Avverso tale sentenza l’Equitalia Sud S.p.a. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, cui il contribuente resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate si è riservata di partecipare alla discussione orale.

5. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che i giudici della C.T.R. avevano erroneamente ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria de qua in quanto il credito esattoriale, originariamente ammontante ad Euro 14.584,54 era stato ridotto dalla Commissione tributaria provinciale in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento notificatogli dall’amministrazione finanziaria, senza tuttavia considerare che il limite degli ottomila Euro era previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, ai soli fini della procedura espropriativa, mentre nessun limite analogo era previsto dallo stesso D.P.R., successivo art. 77, per l’iscrizione ipotecaria.

1.2. Il motivo è privo di fondamento.

1.3. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza in data 22/02/2010, n. 4077, hanno confermato che l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dal medesimo D.P.R., art. 76, come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3, conv. in L. n. 248 del 2005, e, quindi, non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera la soglia degli ottomila Euro, come nel caso in esame. Sempre le Sezioni Unite hanno chiarito che non può indurre a diversa conclusione il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 ter, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73, il quale, vietando all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila Euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l’autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l’espropriazione “senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell’inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione.” (Cass. SS.UU. 12/04/2012, n. 5771).

1.4. Nel caso di specie la C.T.R. si è correttamente uniformata a tali principi, talchè il motivo va rigettato.

2.1. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c, comma 1, nn. 4 e 5, avendo la C.T.R. omesso di pronunciarsi sulle motivazioni della condanna alle spese di lite dell’Equitalia Sud s.p.a. quale Agente per la Riscossione.

2.2. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per violazione del principio della soccombenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione con riguardo alle ragioni che hanno determinato la condanna dell’appellante alle spese (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non comprendendo la ragione per cui la C.T.R. abbia condannato Equitalia al pagamento delle spese processuali in assenza di una accertata e dichiarata responsabilità nella propria attività preordinata alla riscossione.

2.3. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere liquidato le spese processuali senza specificazione di spese, competenze ed onorari (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

2.4. Detti motivi (secondo, terzo e quarto), suscettibili di trattazione congiunta, afferendo tutti alla medesima violazione dell’art. 91 c.p.c., ed alla condanna di Equitalia al pagamento delle spese di giudizio, si appalesano inammissibili per mancanza di qualsiasi correlazione con la ratio decidendi.

2.5. Costituisce infatti ius receptum quello secondo cui “in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse” (cfr. Cass. 18/09/2013, n. 21386).

2.6. Nel caso di specie l’appello dell’odierna ricorrente risulta rigettato, talchè la doglianza della medesima non merita accoglimento.

2.7. Con particolare riferimento alla liquidazione forfettaria delle spese processuali, senza distinzione tra esborsi, competenze ed onorari, la doglianza non risulta supportata da alcun elemento idoneo a dimostrare il superamento dei limiti tariffari previsti, entro i quali appare comunque contenuta, tenuto conto della modesta somma complessivamente liquidata.

3. Il ricorso va quindi rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese di giudizio sostenute dal contribuente, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto da Equitalia Sud S.p.a. che condanna al rimborso delle spese sostenute dal contribuente, liquidate in 3.000,00 Euro, oltre a spese accessorie.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

 

 

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