Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11708 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 17/02/2017, dep.11/05/2017), n. 11708
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5784-2016 proposto da:
C.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costitutito –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1367/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositato il 10/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
Fatto
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno notificato il 9 novembre 2015 al Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Perugia, n. 1367 del 10 ottobre 2014, reso nel giudizio da essi proposto per ottenere l’equa riparazione del danno sofferto per irragionevole durata di un giudizio amministrativo.
2. Il ricorso non risulta essere stato depositato, come da certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 11.3.2016.
L’avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero, ha però resistito, depositando il controricorso notificato a parte ricorrente il 1 dicembre 2015.
La causa è stata trattenuta alla Sesta sezione civile e avviata a trattazione camerale previa comunicazione della proposta di decisione ai sensi del rito novellato dalla L. n. 197 del 2016.
3. Trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr, Cass., nn. 6824/1988; 21969/2008 e, così in motivazione, Cass. 29297/11).
4. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
Discende da quanto esposto anche la condanna di parte ricorrente, la quale ha attivato il procedimento con la notifica e non ha comunicato tempestivamente alla controparte la propria intenzione di non dar corso al giudizio, alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
Ratione materiae è escluso il contributo unificato, cosicchè non v’è luogo a relative pronunce.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 500 per compenso, oltre accessori di legge e rimborso delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017