Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11707 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 27/05/2011), n.11707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

identità del valore finale del rappresentata e difesa

dall’Avvocatura generale dello Stato, bene presso la quale è

domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.G., S.P., I.E.M.A. srl, in persona del

liquidatore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 79/27/05 depositata il 18 luglio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

gennaio 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Puglia, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Sansevero, nei tre giudizi, riuniti, introdotti dalla srl I.E.M.A. e dai coniugi P.G. e S.R. con l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini dell’imposta di registro e dell’INVIM con il quale, in relazione alla cessione in permuta di un terreno, era stato elevato – in considerazione del fabbricato rinvenuto sull’area, considerato quale accessione – il valore finale del bene, e rettificato in diminuzione il valore iniziale dichiarato, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva determinato il valore finale ai fini dell’imposta di registro in L. 747.815.000 e, ai fini dell’INVIM, il valore finale in L. 342.054.000, confermando il valore iniziale dichiarato ed il valore delle spese.

Nei confronti della sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

I contribuenti non hanno svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 per aver determinato un valore finale del bene ai fini dell’ INVTM diverso da quello assunto ai fini dell’imposta di registro.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza, in ordine alla determinazione del valore del bene ai fini delle due imposte, a fronte delle puntuali censure formulate in appello – che vengono trascritte nel motivo -, essendosi il giudice limitato a richiamare per relationem la sentenza impugnata.

Il primo motivo è fondato.

Nella disciplina dell’INVIM, infatti, per la determinazione dello “incremento di valore” dell’immobile, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 si assume “quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell’imposta di registro o di successione”.

Quando l’imposizione relativa all’incremento di valore sugli immobili è collegata, identico essendo il suo presupposto di fatto, all’imposta di registro, quindi, il potere di accertamento ai fini INVIM è privo di autonomia ed è strettamente ancorato al potere di accertamento ai fini dell’altra imposta (Cass. n. 27049 del 2006):

l’imponibile definito ai fini dell’imposta di registro, così, costituisce il valore di riferimento ai fini dell’INVIM, in quanto esso misura, confrontandosi con il valore iniziale, l’incremento su cui tale imposizione si applica (Cass. n. 5252 del 1999).

Dall’identità del valore del bene trasferito agli effetti delle due imposte consegue, tra l’altro, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, che la pendenza presso il giudice tributario della controversia sull’accertamento di valore nei confronti dell’acquirente, ai fini dell’imposta di registro, non consente che il parametro finale cui commisurare l’incremento di valore agli effetti dell’INVIM assuma il carattere di definitività e che, dunque, possa essere emesso avviso di liquidazione di quest’ultima imposta” (Cass. n. 5252 del 1999, cit.); che, a norma dell’art. 1306 cod. civ., per l’imposta di registro, ai fini della determinazione del valore dell’ignobile trasferito, l’acquirente possa avvalersi degli effetti favorevoli della sentenza che, resa nei confronti del venditore, ai fini dell’INVIM abbia annullato o ridotto quell’accertamento (Cass. n. 14696 del 2008), e che, specularmente, per l’INVIM, ai fini della determinazione del valore finale dell’immobile trasferito, il venditore, ancorchè non abbia impugnato l’accertamento di maggior valore notificatogli con riguardo all’imposta di registro, può comunque avvalersi degli effetti favorevoli della sentenza che, resa nei confronti dell’acquirente, coobligato al pagamento dell’imposta di registro, abbia annullato o ridotto quell’accertamento (Cass. n. 22885 del 2005).

La censura va pertanto accolta, assorbito l’esame del secondo motivo del ricorso, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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