Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11707 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 17/06/2020), n.11707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18575/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO,

EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente –

contro

Z.L., nella qualità di titolare della Ditta individuale

SALUS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso

ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI

SALVIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 24/04/2014 R.G.N. 564/2013.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. come si legge nella sentenza impugnata della Corte d’appello di Potenza, “con verbale di accertamento del 31 gennaio 2012 l’INPS, rilevato che la ditta Salus di L.Z. applicava il CCNL del settore Pulizia artigianato, contratto disdettato in data 13/3/2009 dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, le quali avevano indicato quale contratto di riferimento applicabile quello del settore Pulizia industria del 19/12/2007; ritenuto, per ciò stesso, di dover trarre da quest’ultimo CCNL l’importo della retribuzione da assumere come calcolo dei contributi previdenziali – cosiddetto minimale contributivo – addebitava alla ditta individuale le differenze contributive calcolate dal 13/3/2009 e dichiarava decaduta la ditta da ogni tipo di agevolazione normativa e contributiva per non aver rispettato il trattamento economico e normativo del CCNL di categoria (…)”.

2. La Corte territoriale confermava la sentenza del Tribunale di Potenza nella parte in cui il primo giudice aveva parzialmente accolto l’azione di accertamento negativo proposta dalla società, argomentando che nel caso non potesse essere assunto quale parametro per l’applicazione del cosiddetto minimale contributivo il CCNL Pulizia industria, in quanto il contratto da assumere (c.d. contratto leader ai sensi del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, conv. nella L. n. 389 del 1989) era rappresentato dal CCNL del settore Pulizia artigianato, a cui la ditta individuale Salus aderisce in quanto iscritta all’albo delle imprese artigiane. Riteneva la Corte che, preso atto del venir meno del CCNL Pulizia artigianato per unilaterale disdetta da parte del sindacato, l’INPS non avrebbe potuto desumere il minimale contributivo dal trattamento retributivo previsto per il settore industriale, peraltro connotato da peculiarità organizzativo-economico-finanziarie che legittimavano trattamenti retributivi più elevati, ma avrebbe dovuto applicare – in assenza di una fonte pattizia su base nazionale, locale o individuale – i parametri retributivi fissati da norme di legge o di regolamento, nel caso desumibili dal D.L. n. 463 del 1983, art. 7, convertito in L. n. 638 del 1983.

3. Per la cassazione della sentenza l’INPS, anche per S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui Z.L., titolare della ditta individuale Salus, ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. l’INPS deduce la violazione del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389, nonchè l’erronea e falsa applicazione del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, convertito in L. 11 novembre 1983, n. 638. Sostiene che nel caso, a differenza di quanto argomentato dalla Corte territoriale, non mancherebbe una fonte pattizia su base nazionale dalla quale desumere la retribuzione da assumere per il minimale contributivo, in quanto, una volta scaduto il CCNL del settore Pulizia artigianato, le organizzazioni sindacali firmatarie più rappresentative avevano indicato espressamente quale contratto di riferimento adeguato quello applicabile nel settore Pulizia industria (circostanze che l’istituto assume essere del tutto pacifiche e finanche accertate dal giudice di secondo grado). Pertanto non si sarebbe in presenza di una lacuna contrattuale con conseguente applicazione della L. n. 389 del 1989, art. 7, ma si sarebbe sostanziata una precisa indicazione da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative del contratto da applicare, quello del settore Pulizia industria, che quindi sarebbe stato correttamente preso in considerazione dagli ispettori nell’atto accertativo.

5. Come eccepito dalla parte controricorrente, il ricorso dell’Inps è inammissibile.

6. Occorre premettere, per un migliore inquadramento della fattispecie, che la soluzione adottata dalla Corte territoriale è coerente con il principio, già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 2662 del 10/02/2005) secondo il quale “In tema di minimale contributivo, il preciso riferimento ai lavoratori di un determinato settore esclude che l’obbligo contributivo dell’imprenditore artigiano debba essere parametrato alla retribuzione dovuta in applicazione del contratto collettivo stipulato per il corrispondente settore industriale, stante la diversità dal settore artigianale e l’operatività nell’ambito del medesimo ramo merceologico ma con specificità ben distinte da quelle dell’attività artigiana”.

7. Nel contestare la soluzione adottata, l’istituto ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto assunto dalla Corte di merito, vi sarebbe stata una fonte pattizia su base nazionale dalla quale desumere il riferimento al CCNL Pulizie industria per la retribuzione da assumere per il minimale contributivo dell’impresa artigiana in questione. Tale fonte tuttavia nel ricorso non viene indicata, nè riprodotta, nè localizzata in atti, nè allegata al ricorso, limitandosi nel motivo ad un richiamo alla motivazione della sentenza di merito ove questa ha riferito di una “indicazione” ad opera delle parti collettive che avevano disdettato il contratto collettivo per il settore artigiano.

8. Risultano in tal modo violate le prescrizioni desumibili dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nell’interpretazione che ne ha in più occasioni ribadito questa Corte, secondo la quale qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, per rispettare il principio di specificità dei motivi del ricorso – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – ha l’onere di indicare nel ricorso medesimo il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali: ciò allo scopo di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato, senza compiere generali verifiche degli atti (v. Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, Cass. n. 17168 del 2012, Cass. n. 1391 del 2014, Cass. n. 3224 del 2014).

9. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione.

10. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Giovanni Salvia, antistatario.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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