Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11707 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5822-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n.4653/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO del 01/07/2014, depositata il 10/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accogliendo l’appello del contribuente, ha riformato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, proposto avverso il silenzio-rifiuto formatosi in esito a sua istanza di rimborso dell’importo indebitamente trattenuto dall’INPDAP, quale sostituto di imposta, per IRPEF 2007 sull’indennità di buonuscita; importo trattenuto senza tener conto dei contributi previdenziali per gli anni ammessi a riscatto pagati in toto dal contribuente.

L’intimato non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2 bis, sostiene che, in base alla detta norma, dall’imponibile ai fini IRPEF, dovuta sull’indennità di buonuscita, non deve essere esclusa la quota di detta indennità correlata a versamenti volontari effettuati dal contribuente; tanto al fine di evitare disparità di trattamento tra dipendenti con pari anzianità contributiva, attribuendo un minore imponibile (e quindi un minor carico tributario) al dipendente che abbia cumulato al servizio effettivo l’anzianità convenzionale.

La censura è fondata. Questa Corte, invero, ha già chiarito che “ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente – come nel caso delle anzianità convenzionali ovvero i servizi pre-ruolo ammessi a riscatto – tale parte dell’indennità non va sottratta al criterio di imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione di detto versamento consegue essenzialmente al riconoscimento normativo del beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili” (Cass. 8405/2013 e di recente ord. n. 841/2016).

Consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa, nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originario ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Attesa la novità della soluzione giurisprudenziale, le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti, mentre quelle del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del presente grado.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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