Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11707 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17489/7014 R.G. proposto da:

S.F. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

FABIO PACE, elettivamente domiciliato elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale del Lazio,

n. 3189/1/14, depositata il 15 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il contribuente S.F., già dirigente di Enel SPA e già iscritto al Fondo Pensione Dirigenti del Gruppo Enel, ha impugnato il silenzio rifiuto al rimborso delle ritenute, operate dal datore di lavoro in relazione all’anno di imposta 2000 quale sostituto di imposta, sulla prestazione percepita in conseguenza dell’esercizio del diritto di opzione per la corresponsione del capitale accumulato nel fondo in sostituzione di una rendita vitalizia. Ha ritenuto il contribuente che il datore di lavoro avesse operato indebitamente la ritenuta alla fonte su tale prestazione e ha ritenuto la prestazione non assoggettabile a imposta; in subordine il contribuente ha chiesto l’applicazione, sulla somma liquidata, della minore ritenuta alla fonte del 12,50%, quale reddito di capitale conseguente alla stipula di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, a termini del D.Lgs. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 41 (attuale art. 44), lett. g-quater, e art. 42 (attuale art. 45), comma 4.

A seguito dell’accoglimento della domanda subordinata del contribuente da parte della CTP e del rigetto dell’appello, la Corte di Cassazione (Cass., Sez. V, 8 maggio 2013, n. 10786), in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dall’Ufficio, ha cassato con rinvio la sentenza di appello, in ossequio al principio enunciato da Cass., Sez. U., 22 giugno 2011, n. 13642. Ha, in particolare, ritenuto questa Corte che, quanto ai contribuenti iscritti a forme di previdenza complementare in epoca precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, deve farsi applicazione (per gli importi maturati sino al 31 dicembre 2000) del regime di tassazione separata quanto alla sorte capitale liquidata, applicandosi – invero – la ritenuta del 12,50% alla sola liquidazione del “rendimento” del capitale accumulato. La Corte di Cassazione ha, pertanto, rimesso al giudice del rinvio l’individuazione di quali fosse gli impieghi sui mercati finanziari degli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo sia dal datore di lavoro, sia dal lavoratore e quale fosse l’effettivo risultato del rendimento degli stessi su cui calcolare la suddetta aliquota del 12,5%.

Il giudice del rinvio, con sentenza in data 15 maggio 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto la CTR che il contribuente non avesse assolto all’onere di provare l’entità del rendimento derivante dall’impiego degli accantonamenti sul mercato finanziario considerando – sotto tale profilo – insufficienti i conteggi prodotti e predisposti da un consulente di parte (indicati come “prospetto di parte”) e osservando che mancava agli atti una attestazione del datore di lavoro che indicasse l’ammontare del rendimento nell’ambito della complessiva prestazione erogata. Ha, infine, ritenuto il giudice di appello di non poter fare uso dei poteri istruttori di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, non potendosi il giudice sostituire alla parte nell’acquisizione dei mezzi di prova.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 42, comma 4, al D.L. 31 dicembre 1986, n. 669, art. 1, comma 5, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, e dagli artt. 16 e 17 TUIR, nella parte in cui la CTR ha affermato assoggettate alla ritenuta del 12,50% le somme provenienti dalla liquidazione del rendimento netto del capitale accumulato presso il fondo derivanti dagli impieghi sul mercato finanziario. Deduce il ricorrente che la sentenza rescindente, pur avendo affermato il principio dell’assoggettamento a tassazione con cedolare secca al 12,5% del solo rendimento, non avrebbe distinto il capitale accumulato nel Fondo Pensioni denominato “(OMISSIS)” da quella del Fondo “(OMISSIS)”. Deduce il ricorrente che il principio affermato dal giudice di legittimità rescindente, nella parte in cui ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., n. 13642/2011, cit.), ha inteso riferirsi al solo fondo “(OMISSIS)” e non anche al fondo “(OMISSIS)”. Deduce, ancora, che a termini del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 1 (non indicato nel parametro normativo), al fondo “(OMISSIS)” non si applicherebbe il medesimo decreto, art. 6, commi 1, 2, 3, con l’effetto che i rendimenti prodotti dalla gestione dei soggetti precedentemente assicurati (c.d. “vecchi iscritti”) non avrebbero perso la natura di rendimenti di origine assicurativa, ancorchè non prodotti da imprese assicuratrici. Al riguardo, il ricorrente ricostruisce storicamente l’istituzione del fondo “(OMISSIS)” e l’essere lo stesso confluito, nel gennaio 1998, nel “(OMISSIS)” e si richiama, quanto alla determinazione del rendimento, alla propria consulenza di parte. Ritiene, in conclusione, il ricorrente applicabile al rendimento di polizza del Fondo “(OMISSIS)” la tassazione al 12,5%, individuato quale quota degli utili del patrimonio netto trasferito da Enel a “(OMISSIS)” prodotta annualmente, deducendo che il giudice del rinvio non avrebbe fatto corretta applicazione al principio di diritto.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 167 c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non provato il rendimento sul mercato degli accantonamenti versati dal Fondo. Deduce il ricorrente, quanto alla violazione del principio di non contestazione, che l’Ufficio non avrebbe contestato nei precedenti gradi di giudizio “che la somma quantificata nella certificazione ENEL non costituisse rendimento tassabile con l’aliquota del 12,50%”; a tal fine riproduce il contenuto dell’atto di appello e del ricorso per cassazione proposti dall’Ufficio. Deduce, inoltre, di avere prodotto la menzionata certificazione in grado di appello, la quale costituirebbe “valida certificazione ai fini della individuazione dei rendimenti netti inglobati nella liquidazione capitalizzata della prestazione previdenziale” dalla quale desumere il rendimento netto.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 63, nella parte in cui la CTR ha ritenuto che, benchè il giudice di legittimità non avesse precisato il concetto di rendimento tassabile, il giudice del rinvio non avrebbe ritenuto di fare uso dei poteri istruttori di cui al citato D.Lgs., art. 7.

1.4 – Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, e dell’art. 163 c.p.c., nn. 4 e 5, nella parte in cui la CTR ha ritenuto non provato il rendimento degli accantonamenti, indicando al contribuente come decisiva la mancanza della attestazione del datore di lavoro e ritenendo insufficienti i conteggi depositati. Sottolinea il ricorrente come non spetterebbe al giudice l’indicazione delle prove a supporto della domanda, bensì alla parte.

1.5 – Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella individuazione della tipologia di rendimento. Rileva il ricorrente di essersi richiamato in sede di riassunzione ad “apposita certificazione dell’ENEL datata (OMISSIS) prodotta nel giudizio originario di secondo grado sub allegato n. 3 alle controdeduzioni”, la quale individuava il rendimento e attestava le somme imputabili a capitale, i contributi e i rendimenti. Deduce il contribuente di avere depositato perizia di parte a corredo delle indicazioni contenute nella certificazione e allega, inoltre, che l’Ufficio avrebbe specificamente controdedotto in ordine alla valenza probatoria di detto documento. Deduce, pertanto, che la sentenza impugnata avrebbe del tutto ignorato “la questione della tipologia del rendimento predetto e del contraddittorio che su di essa le parti avevano innestato”.

1.6 – Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame del fatto controverso e decisivo consistente nella quantificazione del rendimento, ponendo a sostegno del motivo gli stessi fatti posti a fondamento del motivo che precede (con particolare riferimento alla certificazione redatta dal datore di lavoro) e riporta, per esteso, il contenuto della suddetta certificazione.

1.7 – Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 63, e degli artt. 384 e 392 c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto di non poter fare uso dei poteri di cui al D.Lgs. ult. cit., art. 7, non potendosi sostituire alla parte, deducendo che tale limitazione che il giudice del rinvio si sarebbe imposta costituirebbe mancata applicazione del principio di diritto enunciato dal giudice rescindente.

2 – Il primo motivo pare veicolare, attraverso la menzionata violazione delle norme di legge indicate dal ricorrente, anche la violazione (benchè non esplicitata nel parametro normativo) del principio di diritto di cui all’art. 384 c.p.c., nella parte in cui il ricorrente rappresenta che il giudice di legittimità della pronuncia rescindente – nella misura in cui ha fatto rinvio al principio di diritto enunciato da Cass., Sez. U., n. 13642/2011, cit. – si sarebbe riferito al solo “(OMISSIS)” e non anche al Fondo “(OMISSIS)”, sul presupposto che le fattispecie relative ai “due” fondi siano diverse (pag. 3 mem.). Il ricorrente sottolinea, inoltre, anche una erronea interpretazione da parte del giudice del rinvio rispetto alla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, in quanto il giudice rescindente non avrebbe tenuto adeguatamente conto di questa distinzione, operata invece dalle Sezioni Unite.

2.1 – Il motivo, sul quale insiste particolarmente il ricorrente anche in memoria, è infondato. Emerge dalla lettura della sentenza del giudice di legittimità rescindente (Cass., n. 10786 del 2013, cit.), che nel principio di diritto non è stata fatta alcuna distinzione tra “(OMISSIS)” e Fondo “(OMISSIS)” (“accerti, previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo (OMISSIS) nel corso degli anni e (…) il rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, così verificando se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali (…) il giudice del rinvio quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente (…J applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17)”). E ciò in coerenza con la statuizione, contenuta nella medesima sentenza, secondo cui “le somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di conversione del trattamento pensionistico integrativo aziendale (c.d. (OMISSIS)), per la parte costituita dalla remunerazione del capitale investito, sono soggette all’aliquota fissa del 12,5% (…) e non alla tassazione separata del trattamento di fine rapporto”, nonchè all’accertamento che “alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie (OMISSIS), cui seguì il trasferimento della posizione individuale nel Fondo Enel), si applica la tassazione nella misura del 12,50%”.

2.2 – Il principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità nella pronuncia rescindente (vincolante in ogni caso per il giudice del rinvio) è, del resto, conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, che ha fatto seguito al menzionato arresto delle Sezioni Unite, secondo cui “la ragione dell’eventuale assoggettabilità a detto meccanismo dei capitali corrisposti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ai dirigenti Enel aderenti al descritto fondo di previdenza integrativa, non vada ricercata – neppure con riferimento a quelli riferibili agli accantonamenti operati in regime di P.I.A. prima del 1998 – in una natura assicurativa della prestazione (…). Non si tratta, pertanto, di (redditi derivanti da) contratti di assicurazione sulla vita (…) dovendosi pertanto escludere la possibilità di distinguere tra (OMISSIS) e (OMISSIS) – ossia tra rendimenti degli accantonamenti operati prima del 1998 nel fondo denominato P.I.A. e rendimenti riferibili invece alla gestione (OMISSIS) del periodo ò successivo – e considerare i primi comunque assoggettabili al detto meccanismo in ragione di una presunta, ma come dettò insussistente, natura assicurativa delle prestazioni (Cass., sez. V, 15 giugno 2018, n. 15853). Tale distinta considerazione non può ricavarsi dalla sentenza delle Sezioni Unite, che descrive il fondo de quo in termini chiari e univoci, senza alcuna distinzione rispetto alle diverse configurazioni succedutesi nel tempo, quale “fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente”, le cui prestazioni sono composte da “una sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato”; “data tale premessa non può dubitarsi anche per la congiunzione “sicchè” che lega i due periodi da nesso logico di conseguenzialità – che il successivo riferimento al ” rendimento di polizza (nella fattispecie P.I.A.)” abbia solo valore descrittivo/esemplificativo della parte dei capitali corrisposti eventualmente tassabile nella misura del 12,5 per cento ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6, fermo restando il requisito poco prima indicato perchè un tale rendimento possa effettivamente identificarsi, rappresentato dall’essere lo stesso discendente dalla gestione sul mercato del capitale accantonato” (Cass., Sez. V, 23 novembre 2020, n. 26543; conf., quanto alle più recenti, Cass., Sez. V, 18 novembre 2020, n. 26198; Cass., Sez. V, 17 novembre 2020, n. 26073; Cass., Sez. V, 17 gennaio 2020, n. 909; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2019, n. 27836; Cass., Sez. V, 2 ottobre 2019, nn. 24575, 24576, 24578; Cass., Sez. V, 29 maggio 2019, n. 14640; Cass., Sez. V, 22 maggio 2019, n. 13803; Cass., Sez. V, 8 maggio 2019, n. 12152; Cass., Sez. V, 15 giugno 2018, n. 15853; Cass., Sez. V, 18 ottobre 2017, n. 24525).

Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge.

3 – Il secondo, il quinto e il sesto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. I suddetti motivi (sui quali non insiste particolarmente il ricorrente in memoria) investono la pronuncia impugnata, sia (quanto a tutti e tre i motivi in esame) in relazione alla decisività della produzione, nel corso del giudizio della certificazione da parte del datore di lavoro relativa all’ammontare del rendimento, sia in relazione alla supposta violazione del principio di non contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla circostanza che la somma indicata nella certificazione ENEL fosse tassabile con l’aliquota del 12,50%.

3.1 – Quanto alla circostanza della produzione della certificazione Enel (dedotta sia come violazione di legge, sia come omesso esame di un fatto storico), la quale sarebbe stata prodotta, secondo il ricorrente, nel corso del giudizio di secondo grado e che costituirebbe “valida certificazione”, la sentenza impugnata ha accertato in fatto che “sarebbe stato necessario che il contribuente producesse in giudizio un’attestazione dettagliata, proveniente dallo stesso Ufficio Enel”, precisando che tale certificazione “avrebbe potuto legittimamente provenire unicamente dall’Enel”. Sulla base di tale statuizione, nonchè dell’inconferenza dei “conteggi effettuati da un suo (del ricorrente) consulente, peraltro neppure eseguiti in conformità al criterio indicato dalla Cassazione”, il giudice del rinvio ha ritenuto che “il contribuente non ha dato prova dell’esattezza dei calcoli pativi alla determinazione delle somme spettantigli”. La CTR ha, come richiesto dal giudice rescindente, esaminato in fatto gli elementi di prova prodotti dal ricorrente e ha ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente non è sufficiente a dimostrare quanto richiesto dal giudice rescindente nel principio di diritto suindicato (“accerti (…) il rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, così verificando se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali”).

In questo caso il ricorrente sta sollecitando il giudice di legittimità a una diversa valutazione del materiale probatorio, ritenuto insufficiente dal giudice del rinvio, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758). Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito è a questi riservata (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315), il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).

3.2 – Nè può ritenersi che si verta, in questo caso, di omesso esame di un fatto storico (come deduce il ricorrente nei motivi nn. 5 e 6), ossia la individuazione della tipologia del rendimento e la quantificazione dello stesso, perchè oggetto dei motivi è l’esame della certificazione prodotta dal ricorrente (pagg. 40 e 42 ricorso) e la perizia di parte (ibid.), che il giudice di appello ha espressamente preso in considerazione, ritenendole insufficienti. Nel qual caso non può ricorrere l’omesso esame di un fatto storico ove si controverta di un supposto cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (Cass., Sez. III, 10 giugno 2016, n. 11892; Cass., Sez. I, 26 settembre 2018, n. 23153).

3.3 – Quanto, poi, al secondo aspetto (violazione del principio di non contestazione), censurato nel secondo motivo come violazione di legge, ci si richiama all’orientamento di questa Corte, secondo cui l’accertamento della sussistenza di una contestazione come di una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, al quale spetta valutare se o meno dare ingresso a mezzi di prova in ordine alla circostanza in fatto, giudizio sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass., Sez. IL 28 ottobre 2019, n. 27490; Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 3680; Cass., Sez. I, 11 giugno 2014, n. 13217),.

4 – Il terzo e il quarto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono anch’essi inammissibili, come correttamente dedotto dal controricorrente, posto che il ricorrente (come dallo stesso espressamente dedotto: “non si discute (…) che il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d’ufficio le prove in forza dei poteri istruttori attribuitigli dall’art. 7 (…) si contesta invece la legittimità del richiamo a fronte di una situazione processuale del tutto diversa dal momento che il contribuente (…) ha ottemperato pienamente all’onere probatorio”) si lamenta proprio della valutazione delle prove operata dal giudice del rinvio, laddove la scelta del materiale probatorio e la valutazione della sua attendibilità si collocano, come si è visto, esclusivamente sul piano del merito sono riservati al giudice del merito (Cass., Sez. II, 8 agosto 2019, n. 21187; Cass., Sez. V, 4 agosto 2017, n. 19547).

5 – Il settimo motivo è infondato. Il giudice del rinvio ha fatto uso dei poteri a lui conferiti per ritenere non assolto dal contribuente l’onere di provare, nell’ambito della prestazione erogata dal datore di lavoro, la quota di rendimento sulla quale calcolare la ritenuta alla fonte prevista per i redditi di capitale, così dando attuazione al principio di diritto sopra richiamato.

6 – Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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