Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11706 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 27/05/2011), n.11706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27915-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ILESI IMPRESA LAVORI EDILI STRADALI IDRAULICI SPA IN FALLIMENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 75/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 08/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA MARIA LETIZIA, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato CINI ROSSELLA per delega Avv.

PIPERNO PAOLO, deposita procura notarile di costituzione Notaio

MATTEA PIERCARLO in LODI il 15/12/2010 rep. 188352, e chiede il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto della presente controversia è la tempestività o meno dell’impugnativa di un avviso di accertamento ai fini IRPEG e ILOR relativo all’anno 1994, non essendo stato, ad avviso dei ricorrenti, rispettato il termine previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione dei giudici di prime cure, sia pure con diversa motivazione rapportata alla tempestività della suddetta impugnativa, circostanza quest’ultima prioritaria non presa in esame dalla Commissione Tributaria Provinciale.

In particolare la suddetta Commissione riteneva, in applicazione della giurisprudenza di questa sezione, che nel caso in esame nessuna prova era stata fornita della tempestiva notifica ai sensi del citato articolo.

Nessuna difesa è stata proposta dalla controparte.

Il ricorso è infondato.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa sezione: “In tema di notificazione a mezzo posta, nella specie relativa ad appello dell’Agenzia delle Entrate avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale, quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., vi sia stata la presentazione dell’atto all’ufficio postale; ne consegue la tardività dell’appello se la data del relativo atto risulti da un mero elenco di trasmissione recante la data, la dicitura ed il timbro della sola Agenzia delle Entrate, richiedente la notifica e non una mera ricevuta delle Poste che, quale terzo addetto a tale adempimento, deve a sua volta certificare in modo incontrovertibile di aver ricevuto l’atto in questione in quella data”. (Cassazione sezione quinta 10.08.2010 n. 18551).

Nel caso in esame parte ricorrente si è limitata a fare generiche asserzioni non suffragate da dati di fatto oggettivi debitamente documentati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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