Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11705 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 27/05/2011), n.11705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25841-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA

COLONNA N. 32 presso lo studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUELFI MIMMA, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2006 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 11/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia attiene alla impugnabilità della cartella di pagamento nel rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Termine che è del tutto pacifico che nel caso in esame non sia stato rispettato, in quanto a fronte della comunicazione dell’Ufficio Tributario nessuna impugnativa era stata presentata dal contribuente nel termine previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2.

C.S. per il tramite dei suoi avvocati ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

Deve essere rilevato che la risolutiva circostanza non è stata minimamente presa in considerazione nè nella sentenza di primo grado nè in quella di appello, pur essendo i giudici tenuto ad esaminarla.

Sul punto si è già pronunciata questa Corte stabilendo che: “In tema di contenzioso tributario, sebbene l’inammissibilità del ricorso sia rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta innanzi al giudice di legittimità allorchè lo stesso implichi un accertamento in fatto rimesso al giudice di merito” (Cassazione 30.12.2010 n. 26391).

Nel caso in esame è del tutto pacifico che la suddetta circostanza sia stata dedotta in entrambi i gradi del giudizio, ma non esaminata dai giudici di primo e secondo grado, che viceversa erano tenuti a farlo trattandosi di circostanza rilevabile d’ufficio e comunque suffragata da dati di fatto incontestati.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio in considerazione della superficialità con cui i giudici di merito hanno omesso di rilevare la suddetta inequivoca circostanza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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