Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11704 del 27/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 27/05/2011), n.11704
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16280-2006 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
ACLI ASSOCIAZIONE CRISTIANE LAVORATORI CRISTIANI, SEDE PROVINCIA DI
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268 – A presso
lo studio dell’avvocato BOZZI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PANI ROBERTO, giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 18/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,
depositata il 30/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA MARIA LETIZIA, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia attiene alla tassabilità degli edifici di interesse storico artistico.
Nel caso in esame la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha ritenuto che tali immobili fossero tassabili al minimo in quanto di interesse storico, omettendo tuttavia di esaminare la questione relativa alla omissione di indicazione degli immobili ed alla loro collocazione.
Avverso la suddetta sentenza viene proposto ricorso innanzi a questa Corte da parte del Ministero delle Finanze e della Agenzia delle Entrate con il quale viene dedotto in primo luogo la mancata pronuncia della Commissione in ordine alla suddetta mancata indicazione degli immobili.
Si è costituita l’ACLI deducendo che comunque gli immobili in questione non sarebbero tassabili, in quanto di interesse storico e artistico.
Il primo motivo del ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel caso in questione infatti è del tutto pacifico che fosse stata dedotta la mancata indicazione degli immobili e della loro collocazione.
La Commissione Tributaria Regionale ha del tutto omesso di valutare tale censura, peraltro preliminare ed assorbente, limitandosi a ritenere che gli immobili in questione fossero di interesse storico e, quindi, tassabili solo nel minimo.
Pertanto il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che provvedere anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011