Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11704 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M.G. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di erede di

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso

l’avvocato DI GIOIA GIOVANNI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BONELLI SANDRO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA depositato il

06/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte di appello di Genova del 9 novembre 2006, la signora T.M.G. chiese che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondere l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 6 giugno 2007, la Corte di appello respinse la domanda. La corte considerò che la ricorrente, agendo jure hereditatis, aveva chiesto l’equa riparazione per l’eccessiva durata di un giudizio instaurato dalla madre, G.A., con atto notificato il 21 marzo 2001; che l’attrice del giudizio presupposto era deceduta il giorno (OMISSIS); che il giudizio era stato definito con sentenza di dichiarazione di cessata materia del contendere, depositata il 12 settembre 2006.

Avverso questo decreto, non notificato, la signora T.M.G. ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su due motivi. L’amministrazione, rappresentata dall’Avvocatura generale dello Stato, resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’avvocatura generale dello Stato eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso proposto a norma della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 per decadenza dal termine semestrale di proposizione della domanda, decorrente dalla definizione del giudizio presupposto.

L’eccezione è infondata. Il termine di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione del danno cagionato dall’irragionevole durata del giudizio decorre, a norma della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva. La morte della parte non determina automaticamente l’estinzione del giudizio, e nella specie tale evento non si è verificato, essendo il giudizio proseguito ed essendo poi stato definito con sentenza di cessazione della materia del contendere. E’ pertanto con riferimento a questa decisione che deve essere individuato il momento di decorrenza del termine di decadenza, non rilevando a tale proposito la circostanza che la parte agisca iure proprio o, come nel caso in esame, facendo valere il diritto del suo dante causa.

Con il primo motivo si denuncia una violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1 e art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, perchè la corte genovese avrebbe negato la titolarità del diritto all’equa riparazione in capo agli eredi del defunto. Si formula il quesito se, essendo stato azionato dall’erede il diritto acquisito iure hereditatis, non debba farsi riferimento, nel calcolo della durata del processo eccedente la ragionevolezza, all’intero processo, piuttosto che valutare separatamente l’arco temporale riferito al de cujus e quello riferibile agli eredi.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 nella determinazione dell’irragionevole durata del processo. Assumendosi che il processo presupposto sarebbe durato dal 21 marzo 2001 (citazione introduttiva del giudizio) al deposito della sentenza conclusiva (12 settembre 2006) si pone il quesito se la statuizione della corte genovese, negando che la durata abbia superato il limite della ragionevolezza, non violi la norma citata, tenuto conto dei criteri elaborati dalla CEDU e da questa corte di legittimità, secondo i quali la durata di un processo civile di primo grado, non particolarmente complesso, non deve superare i tre anni.

Il ricorso è infondato. Entrambi i motivi, infatti, muovono dall’implicita premessa che la ricorrente avrebbe agito in giudizio non soltanto, iure hereditatis, per i danni cagionati dall’irragionevole durata del giudizio presupposto nel quale la sua dante causa era attrice, ma anche, iure proprio, per quelli da lei subiti per essere stata a sua volta parte costituita in quel giudizio. La circostanza, tuttavia, che a seguito della morte della madre ella si sarebbe costituita coltivando le domande attrici non è mai stata allegata in causa, come sarebbe stato necessario ai fini della maturazione del diritto all’equa riparazione iure proprio, secondo l’insegnamento di questa corte (Cass. 4 novembre 2009 n. 23416; 10 luglio 2009 n. 16284; 7 febbraio 2008 n. 2983; 13 dicembre 2006 n. 26686).

Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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