Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11704 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5215/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

E.H.J., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO N. 29, presso lo studio

dell’avvocato MARIO CHIBBARO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DANIELE CHIBBARO giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4483/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata i107/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte di E.H.J. di avviso di accertamento portante maggiori IRPEF ed addizionali comunali e regionali relative all’anno di imposta 2005, ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado favorevole alla contribuente.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che la contribuente avesse superato la presunzione posta a suo carico in caso di accertamenti bancari, fornendo la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione del conto a bonifici provenienti dal marito residente in (OMISSIS), il quale provvedeva a tutte le spese di famiglia che comprendono anche tutte le voci di capacità reddituali accertate…..Per l’anno in contestazione la contribuente ha altresì fornito documentazione a conferma delle somme versate da C.C. in restituzione di quanto ricevuto in tempi pregresii. La dichiarazione resa in tale senso dal C. trova riscontro nella copia del bilancio della soc. REALMA chiuso al 31/12/2008.

Il ricorso è affidato ad unico motivo.

La contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Con l’unico motivo la ricorrente, riportato integralmente il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame da parte della Commissione Regionale di un fatto controverso e decisivo, costituito dalla circostanza che l’Ufficio non aveva contestato solo i bonifici provenienti dal marito, ma anche i versamenti di assegni emessi da soggetti non risultanti dall’estratto conto.

La censura è fondata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, di recente, (sentenza n. 8053/2014) statuito che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie ricorrono tutti i superiori presupposti, risultando che la Commissione Regionale abbia omesso di prendere in esame il fatto, controverso tra le parti e decisivo nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che solo una parte dei versamenti contestati erano dei bonifici e che somme di denaro era state, invece, versate con assegni (come emergente dall’avviso di accertamento).

In accoglimento del ricorso, pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio, a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio affinchè provveda al riesame oltre che al regolamento delle spese.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio affinchè provveda al riesame oltre che al regolamento delle spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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