Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11704 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25565/2015 R.G. proposto da:

R.A. e Casablanca s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Liliana

Pintus ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Giosuè Borsi

n. 4, presso l’avv. Federica Scafarelli;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.278/08/14 della Commissione tributaria

regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, pronunciata

in data 24 giugno 2014, depositata in data 5 agosto 2014 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

R.A. e la società Casablanca s.r.l. ricorrono con due motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.278/08/14 della Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, pronunciata in data 24 giugno 2014, depositata in data 5 agosto 2014 e non notificata, che aveva rigettato l’appello dei contribuenti, confermando la sentenza della C.t.p. di Sassari favorevole all’erario, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento, con cui l’amministrazione finanziaria aveva determinato presuntivamente maggiori ricavi per l’anno di imposta 2004, con conseguente maggiori imposte (Irpef, Iva ed Irap);

a seguito della rituale notifica del ricorso, l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 27 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

successivamente, R.A. ha presentato domanda di definizione della controversia D.L. n. 199 del 2018, ex art. 6, in relazione all’avviso di accertamento per Irpef 2004, con documentazione allegata attestante il pagamento di quanto dovuto come prima rata;

l’Agenzia delle entrate ha attestato che la domanda risulta ammissibile e che il pagamento è stato correttamente effettuato, chiedendo l’estinzione parziale del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, deve rilevarsi che R.A. ha presentato domanda di definizione della controversia D.L. n. 199 del 2018, ex art. 6, in relazione all’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per Irpef 2004, con documentazione allegata attestante il pagamento della prima rata ai fini Irpef;

R.A. ha chiesto, quindi, sospendersi il processo fino al 31 dicembre 2020, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10;

l’Agenzia delle entrate ha attestato che la domanda risulta ammissibile, che il pagamento è stato correttamente effettuato in relazione all’avviso di accertamento emesso nei confronti del sig. R. per Irpef 2004, chiedendo la definizione parziale del giudizio, in quanto la domanda non riguarda le imposte dovute dalla società;

pertanto, mancando un perdurante interesse del condonante alla sospensione

del giudizio e ad una sua eventuale prosecuzione, può dichiararsi l’estinzione parziale del procedimento, limitatamente all’impugnativa dell’avviso di accertamento per Irpef 2004 emesso nei confronti di R.A.;

passando all’esame del ricorso per le maggiori imposte (Irap ed Iva) accertate nei confronti della società, con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’inesistenza giuridica dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha materialmente sottoscritto l’atto;

secondo la ricorrente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato illegittimo il D.L. n. 16 del 2012, l’avviso di accertamento, nella specie sottoscritto dal soggetto che all’epoca reggeva l’Agenzia delle entrate di Sassari, doveva considerarsi nullo per la mancanza di sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva;

in particolare, secondo la ricorrente, sarebbe stato onere dell’ufficio dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega, in caso di contestazione;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

secondo la ricorrente, la C.t.r. non avrebbe considerato le tabelle allegate alla Metodologia di controllo relativa ai ristoranti, bar e pizzerie, scaturenti dalle circolari ministeriali n. 289/E del 7.11.1997 e n. 117/E del 6.5.1998, nè le memorie illustrative del contribuente, in ordine al consumo delle materie prime;

preliminarmente, deve rilevarsi la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio per la violazione del litisconsorzio necessario per la mancata partecipazione del socio A.S., atteso che all’epoca dell’accertamento la società era una società di persone in nome collettivo;

la circostanza, riportata in ricorso dall’Agenzia delle entrate, emerge anche dalla sentenza impugnata;

secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008);

nel caso di specie, al giudizio sull’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società ha partecipato solo uno dei due soci ( R.A., che ha definito la propria posizione), mentre l’altro socio è rimasto estraneo al giudizio;

pertanto, in relazione al ricorso della società, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio, con rirnessione alla C.t.p. di Sassari per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio A.S.;

la C.t.p provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il processo limitatamente al ricorso di R.A. avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per Irpef 2004, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e cessata la materia del contendere;

dichiara che le spese nel relativo rapporto processuale estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;

dichiara la nullità della sentenza impugnata e del giudizio relativo al ricorso della società;

cassa sul punto la sentenza impugnata e rimette le parti innanzi alla C.T.P. di Sassari, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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