Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11703 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 27/05/2011), n.11703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19654-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

MDS METALLI DIVERSIFICATI IN LIQUIDAZIONE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 311/2002 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 18/02/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA MARIA LETIZIA, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La M.D.S. Metalli Diversificati S.R.L. in liquidazione, proponeva appello Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Verona che aveva rigettato l’appello proposto dalla suddetta società avverso gli avvisi di rettifica IVA relativi agli anni 1992 e 1993. In particolare la Commissione Tributaria di prime cure, condividendo quanto dedotto dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto la palese falsità delle dichiarazioni Iva relative alle suddette annualità, sulla base di dettagliate e specifiche circostanze (rilevate dalla Guardia di Finanza) che, nel loro complesso, dimostravano come nel caso in esame vi fosse stata una evidente evasione fiscale.

In particolare veniva rilevato un passaggio tra società “fantasma” finalizzato all’unico scopo di evadere il fisco, peraltro dettagliatamente ed analiticamente descritto sia nella memoria dell’Ufficio che nella sentenza di prime cure.

La Commissione Tributaria Regionale nonostante gli analitici e dettagliati fatti descritti nella sentenza di primo grado giungeva alla conclusione che non vi era prova alcuna dell’evasione fiscale se non vaghi indizi.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso innanzi a questa Corte sia il Ministero delle Finanze che l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, nel quale veniva sottolineato come la sentenza di prime cure avesse, con motivazione corretta ed esaustiva, dato conto dei numerosi ed incontrovertibili fatti dai quali non poteva che dedursi la palese evasione fiscale.

La Controparte non si e costituita.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La Commissione Provinciale, riportando con dovizia di particolari, quanto illustrato nella memoria di costituzione dell’Agenzia delle Entrate, ha dato in modo dettagliato ed esaustivo conto della fondatezza dell’avviso di rettifica concernente l’IVA relativa agli anni dal 1992 al 1993.

Viceversa la Commissione Tributaria Regionale, pur in presenza di tali dettagliati accertamenti, ha sorprendentemente ritenuto che gli stessi sarebbero di scarsa rilevanza e comunque non idonei a dimostrare l’evasione fiscale della società.

Si tratta all’evidenza di una decisione caratterizzata da palese contraddittorietà e superficialità, non sorretta da alcun valido motivo per ritenere tali accertamenti non idonei a dimostrare l’intento della società in questione di evadere l’IVA relativa alle sopra citate annualità.

Pertanto la suddetta sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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