Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11703 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11703

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Centrale, accogliendo il ricorso del contribuente, ha riformato la decisione di secondo grado di rigetto del ricorso, proposto da C.S., avverso il rigetto dell’istanza di rimborso dell’indennità integrativa speciale corrisposta mediante ritenuta alla fonte per gli anni 1974 e seguenti.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio con rituale comunicazione alle parti.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione della L. n. 324 del 1959, art. 1, nonchè del D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 46 e 48, laddove la C.T.R. aveva ritenuto che l’indennità, oggetto della presente controversia, non potesse essere considerata un emolumento corrispettivo del lavoro prestato, bensì un indice correttivo dello stipendio o della pensione, nel senso di adeguamento del potere di acquisto alla svalutazione monetaria.

La censura è fondata. Questa Corte, invero, ha già chiarito che “l’indennità integrativa speciale, in quanto componente del reddito da lavoro dipendente, è assoggettata all’IRPEF, che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 48, ha ad oggetto tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d’imposta in dipendenza del lavoro prestato sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, “anche di liberalità”, mentre, per contro, l’esenzione prevista dalla L. 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, lett. E), è stato abrogata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 (cfr. Cass. n.ri 10028/2014 e n. 5291/2014). Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Attesa la novità della soluzione giurisprudenziale, le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti e quelle del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di giudizio e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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