Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11702 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RODI 32, presso l’avvocato CHIOCCI MARTINO

U., rappresentato e difeso dall’avvocato MONACELLI MARIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE depositato il

07/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte di appello di Firenze del 26 giugno 2007, il signor C.E. chiese che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondere l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 7 novembre 2007, la Corte di appello accerto’ che il giudizio presupposto, cominciato davanti al tribunale di Perugia con citazione notificata il 3 novembre 1992, – era stato deciso in primo grado con sentenza 31 luglio 2003 e definite poi nel grado di appello, introdotto con atto notificato il 28 novembre 2003, con sentenza 10 ottobre 2006,’ determino’ in cinque anni la durata ragionevole del processo nei due gradi di giudizio, in cinque anni e otto mesi per il primo grado e in un anno per l’appello il periodo di ingiustificato prolungamento della sua durata, e condanno’ l’Amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente la somma di Euro 6.660,00, quale riparazione del danno non patrimoniale, oltre alle spese legali liquidate – in riferimento alla voce 50 della tariffa professionale – in complessivi Euro 400,00.

Avverso questo decreto, non notificato, il C. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 14 maggio 2008, fondato su cinque motivi. L’amministrazione resiste con controricorso notificato in data 11 giugno 2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia una violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, avendo il giudice di merito espunto, dal calcolo della durata complessiva del giudizio, il tempo intercorso tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la notifica dell’appello ad opera della controparte, soccombente in primo grado. Con il secondo motivo la medesima questione e’ sollevata sotto il profilo del vizio di motivazione.

I motivi possono essere esaminati insieme. Essi vertono su una questione di diritto, in ordine alla quale non e’ configurabile un vizio di motivazione. Al quesito di diritto deve darsi risposta negativa. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali garantisce all’art. 6, 1 ad ogni persona il diritto che la sua causa sia definita in un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge. Si tratta di diritto soggettivo perfetto nei confronti dello Stato, che presuppone necessariamente l’instaurazione del rapporto processuale tra le parti del processo e il giudice.

Soltanto laddove la domanda sia stata sottoposta agli organi giurisdizionali dello Stato, infatti, sorge il dovere di questi di darvi soddisfazione entro un termine ragionevole. Ne deriva che la durata del processo postula la sua pendenza davanti ad un organo della giurisdizione, e che non puo’ tenersi conto dei periodi nei quali la controversia civile sia sottratta all’esame e alla decisione del giudice, come avviene allorche’, essendosi il giudice gia’ pronunciato, con provvedimento definitivo e idoneo alla formazione del giudicato, ancorche’ impugnabile, alle parti sia lasciato dalla legge uno spatium deliberandi in ordine all’eventuale impugnazione, mentre solo in conseguenza del concreto esercizio dell’azione – in questo caso in via d’impugnazione del provvedimento gia’ emesso -si ripropone l’esigenza di una risposta degli organi della giurisdizione in un tempo ragionevole. Qualora invece la parte non abbia ragione (ne’ titolo) per impugnare la sentenza perche’ vittoriosa in primo grado, non puo’ addebitarsi all’amministrazione della giustizia il tempo trascorso tra comunicazione del deposito della sentenza e la notifica dell’atto d impugna z ione a richiesta dell’altra parte;

tempo durante il quale non vi e’ incertezza sull’esito della causa, gia’ decisa, ma solo sulle intenzioni della parte soccombente, alla quale incertezza la parte interessata puo’ porre rimedio notificando la sentenza e facendo decorrere il termine breve per l’impugnazione (nel senso che la parte vittoriosa, laddove non eserciti la facolta’ di notificare la sentenza a se’ favorevole a fini sollecitatori, lasciando decorrere tutto il termine lungo per la proposizione dell’impugnazione, non puo’ pretendere che l’intero termine decorso venga addebitato all’organizzazione giudiziaria, dovendo il lasso temporale trascorso per detta scelta processuale essere riferito alla stessa parte, cfr. Cass. 7 marzo 2007 n. 5212).

Con il terzo motivo si denuncia una violazione degli artt. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, e della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonche’ dell’art. 81 disp. att. c.p.c., perche’ il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che nel disporre i rinvii non era stata osservata la norma che impone il limite massimo di quindici giorni. Si pone il quesito se, ai fini del superamento del termine ragionevole di durata della causa, non si debba tener conto del lasso di tempo dei rinvii disposti in violazione del citato art. 81 disp. att. c.c..

Con il quarto motivo si ripropone la medesima questione sotto il profilo del vizio di motivazione. I due motivi devono essere esaminare congiuntamente. Essi sono infondati.

Questa corte ha ripetutamente affermato il principio che la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo non discende, come conseguenza automatica, dall’essere stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni, ma dal superamento della durata processuale ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati della L. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 15 novembre 2006 n. 24356; 1 marzo 2005 n. 4298; 5 marzo 2004 n. 4512; 3 settembre 2003 n. 12808;

1 agosto 2003 n. 11712). Il fatto che, contenendo i rinvii nei limiti previsti dall’art. 81 disp. att. c.p.c., la durata del processo sarebbe stata inferiore a quella normalmente considerata ragionevole in relazione alla sua complessita’ non vale dunque a modificare il parametro di valutazione della durata ragionevole, e ad integrare la violazione di diritto denunciata. Nella specie, peraltro, la corte d’appello, dopo aver escluso comportamenti dilatori della parte, non ha in alcun modo detratto i rinvii, dei quali non ha fatto menzione, sicche’, nei termini in cui sono proposte, le censure sono inammissibili.

Con l’ultimo motivo si denuncia la violazione della tariffa professionale (D.M. 8 aprile 2004, n. 127) nella liquidazione delle spese processuali, che nel decreto e’ inferiore ai minimi del regolamento.

Il mezzo e’ fondato. La corte territoriale ha liquidato le spese legali in complessivi Euro 400,00 oltre agli accessori. Ora, premesso che il ricorrente non deduce di aver depositato nota spese, la corte, pur limitandosi alle voci documentate e ripetibili, non poteva liquidare gli onorari in misura inferiore ad Euro 490,00, e i diritti in misura inferiore a Euro 600,00, oltre alle spese generali e agli accessori, in applicazione della tariffa applicabile nel caso di specie, in cui non si tratta di procedimento di volontaria giurisdizione ma di giurisdizione contenziosa. In accoglimento del motivo, il decreto impugnato deve essere cassato sul punto, e la causa puo’ essere decisa nel merito, non richiedendosi allo scopo ulteriori indagini di fatto, con la liquidazione delle spese legali nella misura minima appena indicata.

Tenuto conto del fatto che solo uno dei cinque motivi di ricorso, vertente su statuizione accessoria del decreto impugnato, e’ stato accolto si ravvisano giusti motivi per compensare in ragione di due terzi le spese del giudizio di legittimita’, che sono liquidate, per la quota di competenza, in Euro 213,00, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito liquida le spese del giudizio davanti alla corte d’appello in Euro 490,00 per onorari in Euro 600,00 per diritti e in Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Condanna l’amministrazione al pagamento di un terzo delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 330,00 di cui Euro 30,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, e dichiara compensati tra le parti i rimanenti due terzi.

Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA