Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11702 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3126/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.M.R., L.S.S. E L.S.A., nella

qualità di eredi di L.S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 362/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti degli eredi di L.S. L. avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ne aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la decisione di primo grado perchè notificato presso il difensore del contribuente, il quale ultimo era deceduto nelle more tra la decisione impugnata e la sua pubblicazione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

L’unica censura, prospettante la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e 328 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, è fondata alla luce dei principi statuiti dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 15295/2014) secondo cui la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante.

Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Giudice di merito il quale provvederà anche al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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