Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11702 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12627/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Sanguinetti Group S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Giovannini e

Stefano di Meo, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in

Roma alla via Giuseppe Pisanelli n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 325/24/14 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, pronunciata in data 13 dicembre 2013,

depositata in data 18 febbraio 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi avverso la Sanguinetti Group S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 325/24/14 della Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito C.t.r.), pronunciata in data 13 dicembre 2013, depositata in data 18 febbraio 2014 e non notificata, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva determinato, per l’anno 2005, maggiori ricavi per Euro 335.343,00, sulla base degli studi di settore, ha accolto l’appello della società contribuente, avverso la sentenza della C.t.p. di Massa Carrara favorevole all’ufficio;

con l’avviso di accertamento oggetto di impugnazione, l’ufficio accertava che la società aveva indicato, nello studio di settore allegato al modello unico, un valore dei beni strumentali di gran lunga inferiore rispetto a quello riscontrato in sede di verifica;

pertanto, rielaborato lo studio di settore, l’amministrazione finanziaria riscontrava una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati (Euro 3.079.973,00) e quelli risultanti dallo studio di settore (Euro 3.927.510,00);

sulla base di quanto emerso in contraddittorio, l’ufficio riduceva la propria pretesa tributaria, in considerazione degli ingenti costi per affrancatura postale a carico della contribuente, ed emetteva l’avviso di accertamento de quo, evidenziando l’antieconomicità della gestione imprenditoriale ed il perdurare della situazione di perdita per più periodi di imposta consecutivi (2005 e 2006);

la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara rigettava il ricorso della società contribuente, ritenendo che fosse incompatibile il calo di clientela addotto dalla ricorrente a giustificazione dello scostamento rilevato con gli investimenti e l’aumento di spesa per il personale risultanti dalla nota integrativa al bilancio dell’anno 2005;

la C.t.r., invece, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo che la società appellante avesse fornito la prova del calo di clientela, sia attraverso l’impiego dei beni strumentali in misura inferiore, con conseguente riduzione delle quote di ammortamento, sia mediante la riduzione delle royalties corrisposte ai tecnici addetti alla manutenzione dei beni stessi;

pertanto, secondo il giudice di appello, la contribuente, con la prova fornita, aveva superato la presunzione di maggiore redditività derivante dall’applicazione degli studi di settore;

la C.t.r., inoltre, riteneva che non potesse “essere ravvisata antieconomicità del comportamento dell’imprenditore che effettua investimenti per migliorare l’attività produttiva, anche in un momento di perdite aziendali, poichè solo gli investimenti produttivi sono fonte per la realizzazione di maggiori ricavi futuri” e che la costante esistenza di perdite, negli anni dal 2005 al 2012, non fosse supportato da alcun valido elemento probatorio;

a seguito della notifica del ricorso, la contribuente si costituiva e resisteva con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 27 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nel contenuto della nota integrativa al bilancio dell’anno 2005, il cui la società contribuente scrive di aver potuto “dare concreta attuazione al piano di adeguamento della gestione aziendale all’andamento del mercato proseguendo gli investimenti su macchinari/attrezzature di produzione e capacità produttiva e dimensionando l’organico aziendale fino alle attuali 15 unità di dipendenti oltre a diversi collaboratori e consulenti esterni”;

con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con rifermento alla dichiarazione di perdite per gli anni di imposta 2005 e 2006, così come rilevato nell’avviso di accertamento e non contestato dalla società contribuente;

il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato;

la ricorrente sostanzialmente deduce che la C.t.r. non avrebbe considerato che, nella relazione integrativa al bilancio, la società aveva spiegato che i nuovi investimenti produttivi e l’aumento dei costi per il personale dipendente rispondevano alla necessità di adeguare l’attività imprenditoriale all’andamento del mercato, che, secondo la ricorrente, evidentemente doveva intendersi in espansione;

in realtà, la C.t.r. ha esaminato la relazione integrativa al bilancio dell’anno 2005, ma ha ritenuto che l’incremento dei costi per il personale e gli investimenti produttivi fossero determinati dalla volontà di migliorare l’attività produttiva, sia pure in un periodo di perdite aziendali, con la finalità di incrementare i ricavi;

il giudice di appello, quindi, ha ritenuto che il comportamento “antieconomico” della società, che procedeva ad investimenti produttivi in un periodo di perdite, non fosse un elemento idoneo a giustificare l’accertamento di maggiori ricavi da parte dell’ufficio, poichè la società aveva dimostrato il calo di clientela, sia attraverso l’impiego dei beni strumentali in misura inferiore, con conseguente riduzione delle quote di ammortamento, sia mediante la riduzione delle royalties corrisposte ai tecnici addetti alla manutenzione dei beni stessi;

secondo il giudice di appello, dunque, le affermazioni contenute nella nota integrativa al bilancio non erano sufficienti a fondare l’accertamento, a fronte della specifica dimostrazione, fornita dalla società contribuente, degli elementi dai quali poteva dedursi il calo di clientela;

nè in questa sede può procedersi ad una rivalutazione del merito, indipendentemente dalla correttezza e condivisibilità di quella già effettuata dal giudice di appello, che, nel valutare i vari elementi probatori sottoposti al suo esame, ha ritenuto che il contenuto della nota integrativa al bilancio dell’anno 2005 non fosse decisivo, perchè superato da altri elementi, a suo avviso maggiormente significativi;

anche il secondo motivo è infondato e va rigettato;

in particolare, secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe violato le norme citate in rubrica, avendo ritenuto che l’Agenzia delle entrate non avesse dimostrato che la società aveva subito perdite negli anni 2005 e 2006, come espressamente indicato nell’avviso di accertamento e mai contestato dalla contribuente;

tuttavia, deve rilevarsi che la motivazione del giudice di appello riguarda la mancata prova delle dichiarazioni rese in udienza dal rappresentante dell’Agenzia delle entrate in ordine alle perdite conseguite dalla società negli anni dal 2005 al 2012, affermazioni che la C.t.r. ha ritenuto non fossero supportate da adeguato riscontro probatorio;

pertanto, la circostanza che nell’avviso di accertamento fossero evidenziate perdite per due annualità consecutive di imposta (2005 e 2006), quale indice di un comportamento antieconomico della società reiterato nel tempo, non coincide interamente con il rilevo della C.t.r. sulla mancanza di supporto probatorio delle dichiarazioni rese in udienza dal rappresentante dell’ufficio;

inoltre, tale circostanza non costituisce neanche un elemento decisivo a fondamento dell’accertamento, in quanto il giudice di appello ha escluso la rilevanza di un eventuale comportamento antieconomico, avendo la società dimostrato in concreto di aver avuto un calo di clientela e di non aver realizzato i ricavi accertati sulla base dello studio di settore;

pertanto il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente;

rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio, n. 115, art. 13, comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ln Euro 6.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, Euro 200,00 per compensi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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