Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11701 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 27/05/2011), n.11701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31131-2006 proposto da:

TRAGARA SS in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso

lo studio dell’avvocato CRIMI GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SCANDURA SEBASTIANO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 125/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 21/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso proposto innanzi a questa Corte la TRAGARA SOCIETA’ SEMPLICE ricorre avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia impugnava la rettifica della rendita catastale computata in base alla L. n. 154 del 1998, art. 12.

La Commissione Tributaria rigettava il ricorso ritenendo che nel caso di specie era decorso il termine della prescrizione e che, in ogni caso, la maggiore imposta era stata legittimamente computata.

Il ricorso si basa su quattro motivi, con i quali viene dedotta l’erroneità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

Non si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto parte del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale era l’Agenzia delle Entrate e non come ritenuto erroneamente dalla ricorrente il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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