Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11701 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato

POTTINO GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZAULI CARLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA depositata il

07/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte di appello di Ancona del 12 ottobre 2006, la signora M.M. chiese che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della liberta’ fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 7 novembre 2007, la Corte di appello accerto’ che il giudizio presupposto, cominciato davanti al tribunale di Rimini con citazione notificata il 17 novembre 1999 per l’udienza 8 marzo 2000, stato definito con sentenza dello stesso tribunale depositata il 13 aprile 2006″, determino’ in tre anni il periodo di ingiustificato prolungamento della durata del giudizio e condanno’ l’Amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente la somma di Euro 3.000,00, quale riparazione del danno non patrimoniale.

Avverso questo decreto la M. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 29 aprile 2008, fondato su cinque motivi, illustrato anche con memoria.

L’amministrazione resiste con controricorso notificato il 30 maggio 2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia una violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 avendo il giudice di merito tenuto conto, ai fini della determinazione del momento iniziale del processo presupposto, della data della prima udienza, invece che di quella della notificazione della citazione.

La regola di diritto, applicabile in tema di valutazione della durata ragionevole del processo civile, e’ che il dies a quo, in relazione al quale valutare la durata del processo, e’ costituito dalla notificazione dell’atto di citazione, ma ai fini del calcolo deve essere espunto, dal calcolo complessivo, il tempo compreso tra la data della notificazione e i sessanta giorni, calcolati a ritroso dall’udienza di prima comparizione, necessari per la costituzione del convenuto, rientrando nella disponibilita’ dell’attore fissare la data di detta udienza (Cass. 8 novembre 2007 n. 23323). Peraltro, sebbene a tale regola il giudice di merito non si sia conformato in modo puntuale, in concreto la decisione si discosta sul punto in una misura modesta (sessanta giorni), che non incide significativamente sul risultato, vale a dire sulla liquidazione dell’equa riparazione, mantenendosi nei limiti della discrezionalita’ ammessa, avendo il giudice di merito liquidato, con valutazione sintetica e non attraverso l’applicazione aritmetica di un moltiplicatore annuale, Euro 3.000,00 per tre anni d’irragionevole durata del processo presupposto (invece che per tre anni e sessanta giorni), laddove questa corte ha ripetutamente ritenuto sostanzialmente rispettosa dei parametri di legittimita’ una liquidazione di Euro 2.250,00 per i primi tre anni d’irragionevole protrazione del processo (Cass. 14 ottobre 2009 n. 21840).

Con il secondo motivo si denuncia una violazione degli artt. 6 e 35 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, e della L. n. 89 del 2001, art. 2 avendo il giudice di merito determinato in anni tre la ragionevole durata del processo presupposto, sebbene il giudizio non fosse complesso. Il relativo quesito di diritto postula che nei procedimenti che non richiedono prove particolarmente complesse la durata ragionevole dovrebbe essere inferiore a quella indicata come normale dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il quesito, che ha ad oggetto la determinazione della ragionevole durata del processo in ragione della sua non complessita’, e’ inammissibile, perche’, non contestando che il giudice di merito s’e’ conformato ad un parametro di normalita’ della durata del processo desunto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, verte non gia’ sulla violazione di una norma di diritto, bensi’ sulla valutazione di merito che avrebbe dovuto indurre ad una diversa determinazione della ragionevole durata, in considerazione della riconosciuta non complessita’ del caso concreto.

Con il terzo motivo si censura la determinazione dell’irragionevole durata del processo presupposto per violazione delle medesime norme di cui al motivo precedente, e per vizi di motivazione della sentenza impugnata. Si aggiunge che nel superamento del termine di ragionevole durata dovrebbe tenersi conto anche delle frazioni di anno, e che ai fini della liquidazione della riparazione dovrebbe tenersi conto della durata dell’intero processo, e non della sua frazione irragionevole.

Si formulano tre quesiti. Di essi, il primo, che torna sulla riferibilita’ del termine triennale di durata ragionevole al giudizio non complesso, e’ del tutto generico ed inidoneo ad incidere sulla statuizione censurata. Il secondo, vertente sul valore delle frazioni di anno nella durata del procedimento presupposto, ai fini dell’equa riparazione, e’ infondato, non considerando ne’ il carattere sintetico della valutazione concernente l’eccessiva durata, ne’ il carattere discrezionale della liquidazione, per la quale, fermo il rispetto dei limiti posti dalla normativa convenzionale ed interna, non esistono criteri propriamente tabellari. Il terzo, per il quale la Corte europea impone di considerare ai fini della liquidazione dell’indennita’ l’intera durata del processo, e’ infondato, dovendo nell’ordinamento interno trovare applicazione diretta non gia’ i principi di diritto enunciati dalla corte citata, bensi’ la L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 19 novembre 2007 n. 23844; Cass. 13 aprile 2006 n. 8714; 23 aprile 2005 n. 8568).

Con il quarto motivo si censura la liquidazione dell’equa riparazione in misura corrispondente ai minimi indicati dalla Corte europea, laddove nella fattispecie la liquidazione doveva essere superiore, in particolar modo per il fatto che la parte era risultata vittoriosa nella causa presupposta, e si formulano tre quesiti.

I primi due quesiti sono inammissibili, vertendo su apprezzamenti di merito, mentre il terzo e’ infondato, postulando un’influenza univoca e necessaria della vittoria nella causa presupposta sull’entita’ del danno non patrimoniale indennizzabile.

L’ultimo motivo verte sull’equa riparazione del danno patrimoniale subito – e non liquidato dal giudice di merito – per la sospensione degli interessi sul credito fatto valere, a causa dell’intervenuto fallimento della societa’ debitrice. Il relativo quesito, basato sulla premessa che l’intervenuto fallimento del debitore sarebbe stato posto a fondamento della domanda proposta al giudice di merito, non e’ solo privo di riscontro nel decreto impugnato, ma e’ sostanzialmente contraddetto dallo stesso ricorso, nel quale si pretende che l’allegazione dell’intervenuta dichiarazione di fallimento sarebbe stata implicita nella mancata possibilita’, protrattasi per cinque anni, di agire esecutivamente e quindi nella perdita degli interessi, circostanze evidentemente a suo tempo allegate come mera conseguenza del ritardo nella formazione del titolo esecutivo. Il quesito e’ pertanto inammissibile.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimita’ sono a carico della parte ricorrente, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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