Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11701 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 10/11/2016, dep.11/05/2017),  n. 11701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5382-2015 proposto da:

Avv. G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè

medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BERGAMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1703/2014 del TRIBUNALE di BERGAMO, emessa il

05/05/2014 e depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’avv. G.M. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Comune di Bergamo, che non svolge difese, avverso la sentenza del tribunale di Bergamo che ha rigettato il suo appello a sentenza del GP, che aveva rigettato l’opposizione a verbale per sosta in zona a traffico limitato.

La sentenza statuisce che l’omessa compilazione della relata è mera irregolarità formale e la mancata contestazione immediata era dovuta ad assenza del trasgressore mentre per la sosta in ZTL occorre una autorizzazione diversa da quella all’accesso. Parte ricorrente denunzia: 1) violazione dell’art. 158 C.d.S. perchè il veicolo era autorizzato; omesso esame di fatto decisivo, insufficiente esame degli elementi istruttori.

Si propone un generico riesame del merito rispetto ad una sentenza che ha sancito che l’autorizzazione all’accesso è cosa diversa da quella alla sosta tanto che la norma invocata dall’appellante prevede la facoltà del Comune di riservare con ordinanza specifici spazi per la sosta a titolo gratuito od oneroso dei residenti. Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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