Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11701 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2161/2015 proposto da:

S.S.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANANTONIO TESTA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, 11210661002, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 4224/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE – Sezione di Milano, depositata il 27/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

S.S.E. ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Centrale – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, portante Irpef per l’anno 2001 – aveva riformato la decisione di secondo grado favorevole alla contribuente, accogliendo il ricorso proposto dall’Ufficio.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate alle parti, la ricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di legge del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 49 e 50, laddove la Commissione Centrale si era limitata a riprendere pedissequamente le motivazioni contenute nell’accertamento sintetico del reddito, ignorando completamente le considerazioni giuridiche illustrate nell’atto di appello.

La censura è inammissibile.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge la corretta applicazione delle norme, dedotte come violate, da parte della Commissione Centrale la quale, dopo avere illustrato il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ha esaminato le prove fornite dall’Ufficio ritenendole congrue ai fini della fondatezza della ricostruzione della capacità contributiva della ricorrente evidenziando, per contro, il mancato assolvimento da parte di quest’ultima dell’onere probatorio, sulla stessa gravante, in ordine al possesso legittimo di redditi esenti, già tassati ovvero esenti riferibili al coniuge. Di contro, il mezzo di ricorso, nei termini in cui è formulato (non integrabili dalla memoria depositata), attraverso l’integrale riproduzione dell’atto di appello, prospetta, nella sostanza ed inammissibilmente, un’insufficiente motivazione.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese liquidate in complessivi euro 1.200,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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