Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11700 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 27/05/2011), n.11700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28920-2006 proposto da:

C.A. in proprio e in qualità di erede di C.

E., e in qualità di procuratore speciale degli altri coeredi di

C.E., selettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66,

presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI AUGUSTO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIULIANI FRANCESCO, BELLI CONTARINI

EDOARDO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata il 10/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BELLI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato RANUCCI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente controversia riguarda la necessità o meno della notifica della variazione tabellare di un immobile non accatastato, quando in precedenza vi era stata da parte del contribuente una dichiarazione con la quale lo stesso affermava non essere stato l’immobile accatastato e corrispondeva quanto richiesto per INVIM dall’Agenzia delle Entrate.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava il ricorso sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso innanzi a questa Corte C.A., per il tramite del suo avvocato, che, pur consapevole della costante giurisprudenza di questa Corte sul tema oggetto del giudizio chiede che venga modificato tale orientamento, perchè a suo dire gravemente lesivo dei diritti del ricorrente. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso in quanto palesemente infondato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento.

Come stabilito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: “In tema di INVIM straordinaria prevista dal D.L. 13 settembre 1991, n. 299, art. 1 convertito in L. 18 novembre 1991 n. 363, l’errore materiale emendabile dall’Ufficio, ai sensi del comma 4 della disposizione in esame attraverso l’avviso di liquidazione comprende anche l’errata indicazione nella dichiarazione presentata dal contribuente, degli elementi valutativi, iniziali e o finali afferenti all’immobile oggetto dell’imposta la rendita catastale effettiva o il valore dichiarato in precedenza per lo stesso bene, da assumere a base per il calcolo dell’imposta, costituiscono infatti dati obiettivi (quindi materiali) che ben possono essere corretti “ex actis” dall’Ufficio mediante la liquidazione della maggiore imposta dagli stessi risultante, senza necessità di procedere preventivamente alla notifica dell’avviso di accertamento” (Cass. 24.11.2006 n. 24974; conforme Cassazione 16.04.2007 n. 8983; Cass. 07.09.2007 n. 18865).

Questa Corte non ravvisa alcuna ragione per discostarsi dal suddetto orientamento giuridico, sorretto dalle numerose e costanti pronunce di questa Corte, ritenute del tutto condivisibili e non meritevoli di revisione.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso introduttivo e condanne il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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