Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11700 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 10/11/2016, dep.11/05/2017),  n. 11700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4200-2015 proposto da:

N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI

55, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSARIO CAPONE

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PORDENONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 515/2014 del TRIBUNALE di PORDENONE, emessa il

24/06/2014 e depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/ 2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Claudia Del Porto (delega Avvocato Simonetta De

Sanctis Mangelli), per il ricorrente, che chiede l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

N.R. propone ricorso per cassazione contro Prefettura UTG di Pordenone, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Pordenone che ha accolto l’appello della prefettura e dichiarato la legittimità dei verbali di contestazione per guida senza copertura assicurativa e con documento di guida sospeso.

La sentenza ha statuito che per la guida con patente sospesa era preclusa l’impugnativa al verbale con cui si commina il fermo del veicolo potendo essere impugnata solo l’ordinanza prefettizia.

L’altra censura era del pari infondata perchè il N. era stato invitato a seguire gli operanti di p.g. presso la caserma ed ivi era stata accertata anche l’assenza di copertura assicurativa.

Parte ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 383 reg. att. C.d.S. in ordine all’inesatta indicazione degli elementi richiesti; 2) mancata contestazione immediata; 3) erronea statuizione sull’inammissibilità dell’ impugnazione del verbale (OMISSIS).

Le censure sono infondate.

La prima non è risolutiva perchè la sentenza ha spiegato i termini cronologici delle due contestazioni.

Consegue il rigetto della seconda perchè la contestazione è avvenuta immediatamente.

La terza è solo enunciata e non dimostra l’interesse alla sua proposizione posto che il fermo del veicolo era consentito per ciascuna delle contestazioni.

Tutte le censure, peraltro, non contestano la pacificità degli accertamenti e si risolvono nella asserita presenza di mere irregolarità formali non decisive.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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