Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11700 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10917/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EDIL COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10133/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della Campania del 25/09/2013, depositata il 21/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia dette Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Edil Costruzioni srl (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 10133/08/2014, depositata in data 21/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso per maggiori IRES, IVA ed IRAP relative all’anno 2005, a seguito di rideterminazione del reddito d’impresa, previo recupero a tassazione di ricavi non dichiarati, sopravvenienze attive e costi non deducibili – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso della società contribuente, riducendo i maggiori ricavi accertati dall’Ufficio.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza, per omessa motivazione, in violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

2. La censura è fondata.

Questa Corte (Cass. 28113/2013) ha, da ultimo, ribadito che “in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame”. Con riferimento alla tecnica della motivazione delle sentenze “per relationem”, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. 7347/12), che “la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio”. Il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si deve limitare solo a farli propri, ma deve confutare le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto.

In sostanza, la sentenza d’appello deve essere cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 2268/06, 15483/08).

Alla stregua di tali premesse, la sentenza gravata va giudicata nulla per difetto del requisito di forma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1932, art. 36, n. 4 (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61), perchè risulta completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione e, precisamente, dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante principale alla sentenza di primo grado (che la ricorrente ha sinteticamente riprodotto nel presente ricorso) e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale a disattendere tali ragioni; con conseguente impossibilità di individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

La C.T.R. si è infatti limitata ritenere “abbastanza esaustive della vicenda” le motivazioni dei giudici di primo grado (neppure riprodotte nella parte “in fatto” della decisione) ed a ritenere “corroborante” la “documentazione prodotta in atti, con affermazioni dunque del tutto generiche ed apodittiche.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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