Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11700 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10842/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore protempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.

– ricorrente –

contro

EUREDIL INDUSTRIALE S.R.L.;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 86/9/12 della Commissione tributaria regionale

della Campania – sezione staccata di Salerno, depositata il 13 marzo

2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio

2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria provinciale di Salerno dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla Euredil Industriale s.r.l. avverso un avviso di accertamento di IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2004, sul rilievo dell’omessa indicazione del legale rappresentante della società e della tardività dell’atto introduttivo, notificato oltre il termine D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 21.

2. La Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 86/9/12 depositata il 13 marzo 2012, accoglieva l’appello del contribuente ed annullava l’avviso per insussistenza dei presupposti impositivi.

Per quanto qui d’interesse, il giudice di appello riteneva la tempestività dell’originario ricorso, “presentato in data 26/02/2009 (..) in quanto, dall’allegata copia del plico postale utilizzato per la notifica dell’accertamento, si evince che in data 29/12/2008 esso era ancora giacente presso l’Ufficio postale”.

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo; alcuna attività processuale svolge la società Euredil Industriale s.r.l., sebbene ritualmente evocata in lite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di gravame, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Assume il ricorrente che il ricorso introduttivo della lite era da considerarsi tardivo siccome proposto oltre il sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo, avvenuta con spedizione a mezzo del servizio postale e perfezionatasi per il destinatario, stante la sua temporanea irreperibilità, al decimo giorno dalla spedizione della lettera raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito.

5. Il motivo è fondato.

5.1. Ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8 (corpus normativo regolante il sistema delle notificazioni a mezzo del servizio postale), in caso di mancata consegna dell’atto per temporanea assenza del destinatario (nonchè delle persone in sua vece abilitate a ricevere la stessa), l’agente postale deposita il piego presso l’ufficio postale e provvede a dare notizia al destinatario “del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale” mediante “avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata” affisso alla porta d’ingresso (o immesso nella cassetta della corrispondenza) dell’immobile e recante, tra l’altro, “l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente”.

Nella descritta fattispecie (usualmente definita della irreperibilità relativa), in virtù dell’univoco disposto dell’ultimo periodo del medesimo art. 8, comma 4, “la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata” di comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale (per acronimo, C.A.D.).

Disposizione del tutto omologa è dettata allorquando la notifica avvenga (non già a mezzo posta bensì) tramite consegna dell’atto ad opera dell’ufficiale giudiziario: anche ove si adoperi tale modalità, in caso di irreperibilità temporanea, l’art. 140 c.p.c., nella formulazione risultante all’esito della sentenza additiva della Corte Costituzionale del 14 gennaio 2010, n. 3, sancisce infatti che la notifica si perfeziona, per il destinatario, “comunque” decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa.

5.2. Nel dettare una disciplina unitaria per i casi di irreperibilità temporanea del destinatario dell’atto, il legislatore ha inteso dunque correlare, in via assoluta e generale (in tal senso deponendo l’utilizzo della locuzione “comunque”), il perfezionamento dell’iter notificatorio a mezzo posta all’evento “spedizione” della C.A.D., e precisamente al decimo giorno successivo all’invio della raccomandata.

Con la fattispecie complessa costituita dalla spedizione della C.A.D. e dal decorso del tempo prescritto, si realizza, per chiara opzione positiva, la conoscenza legale dell’atto ad opera del destinatario, rilevante (salva un’anteriore conoscenza effettiva, conseguita con il materiale ritiro del piego prima del trascorrere dei dieci giorni: L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 5) quale dies a quo per l’esplicazione delle attività difensive legate all’atto notificato: in primo luogo (e con valenza dirimente nella specie), per l’impugnativa giurisdizionale dell’atto impositivo tributario (così Cass. 30/12/2015, n. 26088; Cass. 11/05/2012, n. 7324).

E’ doveroso precisare come nella vicenda de qua non assuma rilievo la questione (oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità e rimessa, per la sua risoluzione, alle Sezioni Unite da Cass. 08/10/2020, n. 21714) concernente le modalità di prova in giudizio della regolarità del procedimento notificatorio a mezzo posta in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, dacchè alcuna contestazione risulta sollevata circa il regolare compimento delle attività di notifica dell’avviso di accertamento opposto.

5.3. La previsione di due differenti lassi temporali nell’art. 8 in esame (i dieci giorni dalla spedizione della C.A.D.; i sei mesi di giacenza dell’atto presso l’ufficio) assolvono funzioni e finalità diverse, per cui dal loro trascorrere generano effetti diversi.

Come ha autorevolmente chiarito Cass., Sez. U., 01/02/2012, n. 1418, siffatta previsione “realizza – contemperandoli – due diversi e contrapposti interessi: quello del notificante, acchè sia comunque assicurato un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione dallo stesso promosso, spirato il quale, appunto, “la notificazione si ha per eseguita” anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che pertanto, da tale momento, “ha la legale conoscenza dell’atto”; quello del notificato – nei casi, di cui allo stesso art. 8, comma 2, di mancato recapito del piego a disporre di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l’ufficio postale preposto alla consegna, dal momento che la previsione di tale termine risponde al fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli”.

6. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, chiaro si appalesa l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, consistente nell’aver riferito alla giacenza del piego presso l’ufficio postale la decorrenza del termine per la proposizione dell’azione innanzi gli organi di giurisdizione tributaria, così determinandone una illegittima protrazione, siccome contraria alla lettera ed allo spirito della legge.

Per contro, come si inferisce dalla relazione di notifica dell’agente postale (inserita, mediante integrale fotoriproduzione, nel corpo del ricorso), accertata la temporanea irreperibilità del destinatario, avvenuta la spedizione della C.A.D. il giorno 6 dicembre 2008, la notifica dell’avviso di accertamento si è perfezionata alla data del 16 dicembre 2008: sicchè la sua impugnazione – con ricorso proposto il 26 febbraio 2009 (circostanza pacifica) – si rivela inesorabilmente tardiva, ben oltre il termine stabilito, a pena di inammissibilità, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

7. All’accoglimento del ricorso segue, a mente dell’art. 382 c.p.c., comma 3, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perchè l’originaria domanda non poteva essere proposta.

8. Il peculiare andamento della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei gradi di merito, regolando invece le spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza, con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e condanna l’intimata, Euredil Industriale s.r.l., al pagamento in favore del ricorrente, Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 (tremila) a titolo di compenso, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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