Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1170 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. III, 21/01/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 21/01/2020), n.1170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14659/2016 proposto da:

D.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato AGRANDE STUDIO PERROTTA,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO ANZISI, LUCIANO

BOCCARUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

D.L.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Ministero della Giustizia chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 10.496,00 ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, introdotto con D.L. n. 92 del 2014. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Osservò il Tribunale, per quanto qui rileva, che nelle tre case circondariali ove il ricorrente era stato detenuto lo spazio vivibile era stato superiore a mq. 3, considerato il mobilio e gli armadi sospesi dal suolo, ed escludendo dal computo tavoli, sgabelli e letto (arredo fruibile come seduta), mentre sfornite di prova erano rimaste le altre circostanze volte a far ritenere sussistente la detenzione inumana. Aggiunse che non era computabile nello spazio vivibile il servizio igienico.

Ha proposto ricorso per cassazione D.L.A. sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 1173 e 2946 c.c., L. n. 354 del 1973, art. 35 ter, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il Tribunale non ha valutato correttamente le informazioni pervenute, non operando alcuna detrazione per il mobilio esistente, quali i letti, gli armadietti, i tavoli e gli sgabelli. Aggiunge che non si è tenuto conto della carenza di penetrazione di aria e luce naturale per la presenza di grate di ferro, della mancanza di riservatezza e di acqua calda quanto al bagno, della cadenza tre volte a settimana delle docce in locali con muffa e stagnazione di acqua.

Il motivo è fondato per quanto di ragione. Va premesso che in tema di risarcimento del danno della L. n. 354 del 1975, ex art. 35-ter, comma 3, lo Stato incorre nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti nei confronti di soggetti detenuti o internati, stabilito dall’art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU, quando, in una cella collettiva, il detenuto non possa disporre singolarmente di almeno 3 mq. di superficie, calcolati detraendo l’area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi, stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti (sia a castello che singoli), che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4096, la quale, richiamando Cass., 1 sez. pen., n. 12338 del 2017, Agretti, ha affermato che “dal calcolo della superficie va espunto lo spazio del letto sia “a castello” che singolo, essendo in entrambi i casi compromesso il “movimento” del detenuto nella cella: infatti, se è vero che lo spazio occupato dal primo è usufruibile per il riposo e l’attività sedentaria, è anche vero che tali funzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal “movimento”, il quale postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente “libero”; conformi fra le tante in ordine ai letti sono Cass. 10 ottobre 2019, n. 25408; 26 giugno 2019, n. 17048; 25 giugno 2019, n. 16896; con riferimento all’esclusione dell’area destinata a servizi igienici Cass. 7 dicembre 2017, n. 29323).

A tale principio di diritto non si è attenuto il giudice di merito il quale non ha escluso dal computo degli spazi i letti ed i servizi igienici. Con riferimento al resto della censura, il ricorrente richiama circostanze di fatto non oggetto di accertamento da parte del giudice di merito ed il cui esame pertanto imporrebbe un’indagine di merito preclusa in sede di legittimità. In mancanza di specifica denuncia di vizio motivazionale, tali circostanze non possono acquistare così rilievo. Il processo va rinviato al giudice di merito che dovrà attenersi al principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il provvedimento in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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