Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1170 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1170 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 12915-2012 proposto da:
CONTE

FABIO

CNTFBA63P1OL483R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo
studio dell’avvocato DI ZENZO CARMINE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LEONCINI ENRICO;
– ricorrente –

2013
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contro

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI UDINE 80005660305,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12
SC. A-4, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO

Data pubblicazione: 21/01/2014

FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARUSO
NICOLA;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 5/2012 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 02/02/2012;

consiglio del 08/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato DI ZENZO Carmine, difensore del
ricorrente che si riporta agli atti;
udito l’Avvocato CARUSO Nicola,

difensore del

resistente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Ritenuto in fatto
1. – L’Ufficio delle Entrate di Udine, con nota dell’8 novembre 2010,
segnalò al Presidente del Consiglio Notarile di Udine e Tolmezzo che il
notaio Fabio Conte di Udine non aveva provveduto all’addebito
relativamente alle imposte autoliquidate per un atto a suo rogito a

facendo presente di avere già emesso l’avviso di liquidazione per il
recupero delle imposte.
Il Presidente del predetto Consiglio avviò nei confronti del notaio Conte
un procedimento disciplinare per violazione dell’art. 147, lettera a),
della Legge Notarile, presentando richiesta di sospensione cautelare
dello stesso, avuto riguardo alla circostanza che il professionista aveva
già riportato una condanna alla sospensione per mesi due in relazione a
fatti analoghi.
La Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del Trentino-Alto
Adige, Friuli Venezia – Giulia e Veneto, con decisione del 14 gennaio
2011, respinse la richiesta di sospensione cautelare e assolse il notaio
Conte.
Avverso detta decisione propose reclamo il Presidente del Consiglio
Notarile di Udine e Tolmezzo.
2. – La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 2 febbraio
2012, in riforma della decisione impugnata, irrogò al notaio la sanzione
pecuniaria di euro 5000,00. Premessa la considerazione del ruolo di
assoluta centralità e rilevanza del notaio in relazione al versamento
delle imposte per gli atti da lui ricevuti nell’ambito della procedura
telematica di registrazione, la Corte osservò che, nella specie, appariva
inverosimile un comportamento contrario a correttezza della banca di
appoggio, essendo, invece, presumibile che il mancato addebito fosse
dipeso dalla circostanza che sul conto indicato dal notaio per il
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seguito di registrazione telematica, per un importo di euro 4.093,00,

relativo addebito non vi fosse provvista sufficiente. Tale condotta fu
ritenuta dalla Corte gravemente negligente, in quanto contrastante con la
identificazione del notaio come soggetto qualificato a garantire il
versamento delle imposte relative agli atti da lui rogati con celerità e
certezza.

medesima natura del notaio escludevano l’accidentalità dell’episodio e la
scusabilità dell’errore. Peraltro, la circostanza che fosse stato lo
stesso notaio a segnalare all’Agenzia delle Entrate il mancato addebito e
che vi avesse poi provveduto nel termine di quindici giorni fu ritenuto
rilevante ai fini della applicazione delle attenuanti generiche
professionali.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il notaio Fabio Conte
sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste
con controricorso il Presidente del Consiglio Notarile di Udine e
Tolmezzo.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 147 della Legge
Notarile in relazione all’art. 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997,
introdotto dal d.lgs. n. 9 del 2000, che disciplina il procedimento di
acquisizione dell’imposta di registro con il sistema telematico. Si
lamenta che l’azione disciplinare sia stata iniziata ancor prima della
scadenza del termine per il tempestivo pagamento dell’imposta nonostante
fosse stato lo stesso notaio a informare l’Agenzia delle Entrate della
vicenda. Si rappresenta che il sistema di autoliquidazione e di pagamento
telematico, in cui il notaio è unico responsabile dell’imposta a titolo
principale,

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in due fasi, nelle prima delle

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quali

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mentre nella seconda si provvede al prelievo. Fino a quando non
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egli

si sia

La Corte veneta aggiunse che le pregresse reiterate condotte della

accertato che il notaio non abbia fatto fronte alla sua obbligazione
lasciando insoluto l’avviso di liquidazione, il procedimento di
acquisizione dell’imposta non assume rilevanza esterna: sicché il mero
mancato addebito si paleserebbe inidoneo a determinare la compromissione
del decoro e del prestigio della classe notarile. Nella specie il

notaio, era stato emesso l’avviso di liquidazione nei confronti del
professionista, il quale aveva proceduto al pagamento nel termine
assegnato.
2. – La doglianza è priva di fondamento.
2.1.- La tesi del ricorrente, secondo la quale, nel caso di pagamento
delle imposte a mezzo di prelievo sul conto corrente ai sensi dell’art.
3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, introdotto dal d.lgs. n.9 del 2000, il
semplice fatto del mancato addebito non integrerebbe illecito
disciplinare, poiché fino a quando non sia stato accertato
l’inadempimento del notaio, a seguito dell’avviso di liquidazione emesso
dall’ufficio, il procedimento non assumerebbe rilevanza esterna, non è
condivisibile.
Va osservato, in proposito, in via generale, che, in tema di illeciti
disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile,
l’art. 147, lett. a), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, prevede una
fattispecie disciplinare a condotta libera, all’interno della quale è
punibile ogni comportamento, posto in essere sia nella vita pubblica che
nella vita privata, idoneo a compromettere l’interesse tutelato, il che
si verifica ogni volta che si ponga in essere una violazione dei principi
di deontologia enucleabili dal comune sentire in un determinato momento
storico, dovendosi escludere che il verificarsi di un’eco negativa nella
comunità integri un elemento costitutivo di tale illecito e che, tanto

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prelievo non era riuscito, ma, a seguito di segnalazione dello stesso

meno, occorra la prova della sua esistenza (v., in tal senso, Cass.,
sent. n. 21203 del 2011).
E, dunque, la mancata risonanza del fatto non esclude di per sé la
configurabilità dell’illecito.
2.2. – Venendo alla specifica condotta contestata, deve rilevarsi che

procedimento ex art. 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, tanto più che il
notaio riceve dal cliente la somma occorrente a tale finalità: sicchè
l’omesso controllo da parte del profe4ssioinista sulla esistenza di
adeguata provvista sul proprio conto corrente mina il rapporto fiduciario
dell’Amministrazione finanziaria con il notaio.
3.- Con il secondo motivo si denuncia insufficienza e contraddittorietà
della motivazione sulla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo
dell’incolpazione. La Corte d’appello non avrebbe indicato alcun elemento
di prova in ordine alla consapevolezza del notaio di realizzare un
illecito disciplinare, essendosi limitata a richiamare un precedente
procedimento disciplinare a carico del professionista avente ad oggetto
fatti analoghi, senza neanche considerare che il comportamento addebitato
al notaio era stato comunque circoscritto ad un unico atto e che egli si
era comunque adoperato nei termini di legge.
4. – La censura non risulta meritevole di accoglimento.

l’obbligo di pagamento immediato sussiste anche nel caso di utilizzo del

L’elemento soggettivo della incolpazione consiste nella coscienza e
volontà di tenere la condotta costituente illecito disciplinare.
Ebbene, nella specie, la circostanza della insufficienza della provvista
era pienamente conoscibile dal notaio, che si è dimostrato negligente,
avuto anche riguardo agli analoghi episodi verificatisi poco prima.
Peraltro, la Corte di merito ha escluso, sia pure in via presuntiva, che
si trattasse di disfunzioni attribuibili alla banca di appoggio. E, per
la verità, nemmeno lo stesso notaio ha svolto deduzioni in tal senso.
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L-)

La Corte di merito ha, inoltre, motivatamente, escluso il carattere di
mera occasionalità della condotta del professionista, come la scusabilità
dell’errore. Al riguardo, va, tra l’altro, sottolineato che per la
configurabilità dell’illecito disciplinare non si richiede la colpa
grave, come per le violazioni tributarie (art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n.

5. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nella natura
della controversia e nella peculiarità della vicenda le ragioni della
integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese
del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, 1’8 gennaio 2013.

472 del 1997.

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