Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1170 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12276/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Curatore dott. ISABELLA LIGUORI, elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO RINASCIMENTO 11, presso la LIBERAL S.R.L., rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO ORLANDINI, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 114B,

presso l’avvocato RANIERI RODA, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 321/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Presidente Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ORLANDINI ALESSANDRO che ha

chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per la controricorrente (OMISSIS), l’Avvocato RODA RANIERI che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la riunione dei ricorsi

nn. 4 e 5 del ruolo odierno; accoglimento dei motivi primo, quarto e

quinto del ricorso principale; assorbiti i restanti motivi;

inammissibilità del ricorso incidentale (n. 19808/13); assorbimento

del più recente ricorso (n. 12276/16).

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con ricorso 20 novembre 2003, Co.An.Ma. chiese al Tribunale di Lecce dichiararsi il fallimento della (OMISSIS). S.r.l. nei cui confronti era creditrice della somma di Euro 1.322,05, che invano aveva tentato di recuperare in via esecutiva.

Disposta la comparizione del debitore per l’udienza all’uopo fissata, questa non si tenne per difetto di notifica: la sede fu trovata chiusa e l’amministratore unico C.R. risultava detenuto presso la casa circondariale di Lecce.

In data 12 marzo 2004, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce instò per il fallimento della suddetta società sul rilievo che il C., imputato per il reato di cui all’art. 2621 c.c., aveva compiuto una serie di atti, depauperativi del patrimonio sociale, in favore di società riconducibili alla sua famiglia in modo da lasciare la (OMISSIS). priva di beni ed inattiva, ma con ingenti debiti significativi dello stato di insolvenza – in particolare verso l’ENI e l’Erario.

Nel suo ricorso, il P.M. aveva – tra l’altro – segnalato, da un lato, che gli ultimi atti risultavano firmati da tal H.M., cui C.R. e C. con scrittura privata 15 dicembre 2003, rogata da notaio scozzese – avevano ceduto l’intero capitale sociale con contestuale trasferimento della sede da (OMISSIS) a (OMISSIS) e modifica della denominazione sociale (da (OMISSIS). S.r.l. in “M.H. Impianti” S.r.l.); dall’altro che l’ H. era sicuramente “nominativo di fantasia” o, comunque, “testa di legno”, in quanto da una nota della Guardia di finanza di Cassino era risultato che egli non era iscritto nell’anagrafe dei residenti.

Il ricorso del P.M. non fu notificato al C. che, tuttavia, fu ascoltato in sede di istruttoria prefallimentare dal G.D., recatosi presso la casa circondariale.

Con sentenza 18 aprile 2005, il Tribunale di Lecce dichiarò il fallimento della (OMISSIS). in persona del legale rappresentante C.R., avendo ritenuto A) che la (OMISSIS), debitrice verso l’ENI di Euro 3.942.379,66 e verso l’Erario di Euro 963.366,00, aveva compiuto atti di disposizione, volti a pregiudicarne le ragioni creditorie, B) che il trasferimento della sede era stata fittiziamente preordinata ad incidere sulla competenza del giudice naturale; C) che H. – sconosciuto a Cassino – era “nominativo di fantasia” o comunque “testa di legno”.

Con atto l giugno 2005, la (OMISSIS) in persona del “rappresentante legale pro tempore C.R., nonchè quest’ultimo personalmente anche nella sua espressa qualità di principale quotista della compagine” propose opposizione – per ragioni di rito e di merito.

Nel corso del processo – all’udienza del 7 giugno 2010 – spiegò intervento volontario la (OMISSIS) S.r.l. – in persona dell’amministratore unico H.M. – la quale dedusse che l’ H. (e non il C.) era il vero amministratore, di non avere mai avuto notizia dell’istanza di fallimento con conseguente lesione del diritto di difesa sin dalla fase prefallimentare, che la sentenza di fallimento non gli era stata notificata e che, quindi, l’intervento era da ritenere tempestivo.

Il Tribunale dichiarò inammissibili le opposizioni ritenendo, quanto all’opposizione proposta dalla (OMISSIS). in persona del C., che: 1) l’ H., come evincibile documentalmente, non era nominativo di fantasia; 2) l’ H. – anche ove “testa di legno” – era, comunque, pur se affiancato da amministratori di fatto, l’amministratore di diritto della società; 3) pertanto, il C. era legittimato a proporre opposizione solo “in proprio”; 4) essendo stata la sentenza di fallimento (notificata il 21 maggio 2005) affissa il 30 aprile 2005, l’impugnazione del C. in data l giugno 2005 era tardiva.

Quanto all’opposizione della (OMISSIS) in persona dell’ H. ritenne: 1) l’inapplicabilità del termine annuale, di cui all’art. 327 c.p.c., in quanto – pacificamente – la (OMISSIS). non era stata informata del procedimento prefallimentare, portato a conoscenza del solo C.; 2) che il termine di 15 giorni per l’opposizione, iniziava a decorrere dalla notifica della sentenza di fallimento e non dalla conoscenza (come nella specie) diversamente acquisita; 3) che la notifica della sentenza era stata effettuata dalla cancelleria alla (OMISSIS). a mezzo del servizio postale il 16 maggio 2005, con consegna (il successivo 21 maggio) del piego a persona qualificatasi come “delegato dal direttore”; 4) che tale notifica era regolare, dovendosi presumere fino a prova contraria che il consegnatario fosse addetto alla ricezione degli atti; 5) l’irrilevanza della intervenuta nomina (con provvedimento 24 gennaio 2004 del g.i.p. del Tribunale di Lecce) di un amministratore giudiziario, giacchè essa non aveva comportato la decadenza degli organi sociali, rimasti, quindi, in carica sia pure con poteri limitati, in disparte il ragionevole convincimento che l’amministratore giudiziario avesse recapitato all’amministratore la corrispondenza di pertinenza di quest’ultima.

La Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato ammissibili le opposizioni e ha revocato il fallimento perchè dichiarato in violazione della L. Fall., art. 15, ritenendo assorbite le rimanenti censure.

Contro tale sentenza il curatore del fallimento ha proposto domanda di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4. Domanda respinta dalla Corte di appello con sentenza impugnata per cassazione dalla curatela, la quale ha formulato un solo motivo con il quale denuncia violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Resiste con controricorso la s.r.l. (OMISSIS).

2.- Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente lamenta che non sia stato ritenuto sussistente il denunciato errore di fatto caduto sulla circostanza che il plico raccomandato della notifica a mezzo posta era indirizzato alla società e non alla società in persona del legale rappresentante.

Il motivo è infondato.

Invero, la Corte di merito ha ritenuto come non validamente eseguita la notifica alla società, in quanto destinatario della notifica avrebbe dovuto essere “l’ H. o, meglio, la società in persona di costui e non anche il C.”. Sennonchè appare evidente l’errore di diritto in cui è incorsa la Corte di appello, posto che la notifica alle persone giuridiche ai sensi dell’art. 145 c.p.c. (nel vecchio e nel nuovo testo) non richiede necessariamente l’indicazione della persona fisica che la rappresenta, questa essendo necessaria sol quando si voglia procedere alla notificazione nei confronti della predetta persona fisica.

Invero, la notificazione ai sensi dell’art. 145 c.p.c., come riformato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 (non applicabile “ratione temporis”), è correttamente eseguita qualora sia attuata nei confronti della persona fisica del legale rappresentante indicato in atti ai sensi dell’art. 143 c.p.c.; infatti, la predetta riforma ha previsto, non più in via residuale ma alternativa, la possibilità di notificare l’atto destinato ad un ente direttamente alla persona che lo rappresenta (purchè ne siano indicati nell’atto qualità, residenza, domicilio o dimora), dunque senza previo tentativo di notificazione all’ente presso la sede legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. (Sez. 6-1, Ordinanza n. 6693 del 03/05/2012, Rv. 622493).

La Corte di merito, dunque, ha trasformato una forma “residuale” (e ora alternativa) di notificazione in forma necessaria di notificazione.

Talchè, essendo fondato su una falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., l’errore in cui è incorsa la Corte di merito non costituiva errore revocatorio (v. sentenza pronunciata sul ricorso del curatore nell’odierna udienza). Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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