Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 117 del 04/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 04/01/2018, (ud. 05/12/2017, dep.04/01/2018),  n. 117

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di Z.G. avverso l’avviso di liquidazione per l’imposta di registro, per l’anno 2008;

Considerato:

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, a fronte del termine di decadenza di tre anni, la mancata produzione del certificato entro tale termine non avrebbe potuto essere surrogato dalla certificazione provvisoria, sicchè il mancato assolvimento dell’onere avrebbe necessariamente comportato la decadenza dall’agevolazione;

che, col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, dell’art. 11 preleggi nonchè del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 43 e della L. n. 183 del 2011, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 giacchè la CTR avrebbe erroneamente affermato che l’obbligo del deposito del certificato sarebbe venuto meno per l’ipotesi di specie, laddove la nuova disciplina legislativa sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 2012, mentre il termine triennale dalla conclusione del contratto sarebbe spirato il 9 dicembre 2011; che l’intimato ha resistito;

che il primo motivo è fondato;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha dato atto “della sussistenza in fatto dei presupposti, nella specie mai contestata dall’Agenzia e provati agli atti del giudizio” sicchè “il Giudice Tributario addirittura può autonomamente accertare l’esistenza dello status di coltivatore diretto anche a prescindere dalla certificazione”;

che tale affermazione si fonda su Sez. 5, n. 11610/03 (e sulle successive Sez. 6-5, 10248 del 02/05/2013 e Sez. 5, n. 8326 del 09/04/2014), la quale peraltro si riferiva ad una fattispecie diversa, in cui l’accertamento giudiziale era stato conseguenza del diniego delle agevolazioni, per la mancata produzione nel termine della prescritta certificazione, non rilasciata dall’Ispettorato competente nonostante la tempestività della richiesta;

che, nella presente ipotesi, va riconfermato il principio per il quale, in tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla L. n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell’atto, non perde il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l’istanza ma anche di seguirne l'”iter”, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall’ufficio (Sez. 5, n. 9842 del 19/04/2017; Sez. 6-5, n. 15489 del 26/07/2016; Sez. 5, n. 10406 del 12/05/2011; Sez. 5, n. 9159 del 16/04/2010);

che, pertanto, in mancanza di un’inerzia da parte della P.A., l’interessato è tenuto a presentare entro il termine perentorio di tre anni il certificato definitivo, senza il quale sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie (Sez. 6-5, n. 15489 del 26/07/2016; Sez. 6-5, n. 25438 del 17/12/2015);

che anche il secondo motivo è fondato, giacchè l’atto considerato è precedente all’entrata in vigore della L. n. 183 del 2011;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo;

che le spese del giudizio devono essere interamente compensate.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetto il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA