Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 117 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 04/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.04/01/2017),  n. 117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17698-2013 proposto da:

C.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO QUERINI;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI

4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MASSIMO CARLIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 04/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato CARLIN Massimo, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 6/2010 il Tribunale di Pordenone rigettò la domanda proposta da C.L. diretta ad ottenere la condanna di G.G. a demolire o arretrare due costruzioni e due autorimesse pertinenziali alle stesse, edificate in (OMISSIS) su fondi contigui, per violazione delle norme legali e del regolamento comunale sulle distanze delle costruzioni dai confini e tra di loro, e compensò tra le parti le spese di lite.

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 4.4.2013 confermò la sentenza di primo grado e condannò il C. alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte, per quanto nella presente sede ancora rileva, premesso che le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di (OMISSIS) prevedevano una distanza minima dal confine di mt. 5 ed una tra le costruzioni non inferiore a mt. 8, osservò che la ctu effettuata in primo grado aveva evidenziato che l’autorimessa di proprietà del convenuto, di cui all’alloggio identificato al n. 4, era stata edificata ad una distanza minima di mt. 7,34 dall’abitazione dell’appellante e, quindi, in conformità alla distanza stabilita dal codice civile.

Il giudice del gravame evidenziò al riguardo che l’art. 8, punto 8, delle Norme Tecniche su menzionate, pur prevedendo, come già evidenziato, in via generale una distanza tra le costruzioni di 8 mt, stabiliva che gli edifici accessori (tra i quali andavano ricomprese le autorimesse) potessero essere eretti sul confine in presenza di determinate condizioni (altezza massima di tre metri, mancanza di collegamento funzionale al fabbricato abitativo), sussistenti nel caso di specie.

Non ricorrevano inoltre i presupposti per disapplicare la predetta norma regolamentare, atteso che le norme secondarie, avendo funzione integrativa di quelle codicistiche, dovevano solo rispettare il limite minimo legale nelle distanze tra costruzioni stabilito da queste ultime, ma non anche adottare la maggiore distanza prevista rispetto a quella codicistica per ogni tipologia costruttiva.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il C., sulla base di un unico motivo.

Il G. ha resistito con controricorso.

Sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 codice di rito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e delle norme tecniche d’attuazione del Comune di (OMISSIS), per non aver la corte territoriale considerato, con riferimento all’autorimessa di cui all’alloggio n. 4, che l’eventuale maggiore distanza prevista dai regolamenti locali è riferibile ad un qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità o che emerga in modo sensibile dal suolo e che la nozione di costruzione è unica, non potendo subire deroghe da parte delle norme secondarie, con la conseguenza che la disposizione dell’art. 13 delle su menzionate nome tecniche di attuazione (che esclude l’applicazione delle maggiori distanze in relazione agli “edifici accessori”) era da reputarsi illegittima ed andava disapplicata.

Il motivo è infondato.

Le norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di (OMISSIS), infatti, non individuano una nozione” di “costruzione” o di “edificio difforme da quella codicistica, ma si limitano a prevedere, legittimamente, distanze differenti a seconda delle diverse tipologie di costruzioni, consentendo, in particolare, la possibilità di costruire a confine gli “edifici accessori” che presentino determinate caratteristiche.

Tale previsione non collide con quella contenuta nell’art. 873 c.c., alla cui stregua le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanze non inferiore a tre metri.

Il limite imposto dall’art. 873 cod. civ. ai regolamenti locali in tema di distanze tra costruzioni è che in nessun caso essi possono stabilire distanze inferiori a tre metri.

Ne consegue che, ove detto limite non sia stato violato, i regolamenti locali, nello stabilire distanze maggiori, possono anche determinare punti di riferimento, per la misurazione delle distanze, diversi da quelli indicati dal codice civile, escludendo taluni elementi della costruzione dal calcolo delle più ampie distanze previste in sede regolamentare.

Deve pertanto ritenersi la legittimità della disposizione in esame, la quale stabilisce distanze differenziate in relazione a determinate tipologie di costruzioni, senza in alcun modo violare il limite previsto dal codice civile (cfr. al riguardo Cass. n. 19554 /2009).

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso in favore di G.G. delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro rimborso spese vive, oltre ad accessori di legge.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA