Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11699 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 27/05/2011), n.11699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28822-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

TETRA DI GOLFETTI UMBERTO & C. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 26/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 26/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RANUCCI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente controversia riguarda la necessità o meno della notifica della variazione tabellare di un immobile non accatastato, quando in precedenza vi era stata da parte del contribuente una dichiarazione con la quale lo stesso affermava non essere stato l’immobile accatastato e corrispondeva quanto richiesto per INVIM dall’Agenzia delle Entrate.

La tesi del ricorrente era che in siffatta condizione potesse essere comunque richiesto il rimborso allorquando risultava che la somma versata fosse superiore al valore reale dell’immobile in questione.

Tale tesi veniva ritenuta corretta sia dalla Commissione Tributaria Provinciale sia dalla Commissione Regionale del Veneto in quanto sarebbe stata conforme alla normativa vigente.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso innanzi a questa Corte l’Agenzia delle Entrate in base ad un unico motivo con il quale vengono dedotte violazione di legge ed omessa motivazione, in quanto la Commissione Tributaria Regionale aveva dato erronea interpretazione della normativa vigente.

Non si è costituita la controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.

Come stabilito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: “In tema di INVIM straordinaria prevista dal D.L. 13 settembre 1991, n. 299, art. 1 convertito in L. 18 novembre 1991, n. 363, l’errore materiale emendabile dall’Ufficio, ai sensi del comma 4 della disposizione in esame attraverso l’avviso di liquidazione comprende anche l’errata dichiarazione presentata dal contribuente, degli elementi valutativi, iniziali e o finali afferenti all’immobile oggetto dell’imposta, la rendita catastale effettiva o il valore dichiarato in precedenza per lo stesso bene, da assumere a base per il calcolo dell’imposta, costituiscono infatti dati obiettivi (quindi materiali) che ben possono essere corretti “ex actis” dall’Ufficio mediante la liquidazione della maggiore imposta dagli stessi risultante, senza necessità di procedere preventivamente alla notifica dell’avviso di accertamento” (Cass. 24.11.2006 n. 24974;

conforme Cassazione 16.04.2007 n. 8983; Cass. 07.09.2007 n. 18865).

Questa Corte non ravvisa alcuna ragione per discostarsi dal suddetto orientamento giuridico, sorretto dalle numerose e costanti pronunce di questa Corte, ritenute del tutto condivisibili e non meritevoli di revisione.

Pertanto il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti con la decisione nel merito che comporta l’accoglimento del ricorso introduttivo. Quanto alle spese appare opportuno compensarle in considerazione del fatto che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è frutto di un palese errore in contrasto con la sopra citata giurisprudenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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