Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11699 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – President – –

Dott. RORDORF Renato – Consiglie – –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consiglie – –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consiglier – –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F.R. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso l’avvocato DE JORIO

FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTI GIUSEPPE, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE

MILIZIE 22, presso l’avvocato TURCO IGOR, rappresentata e difesa

dall’avvocato CAPRARO GERLANDO, giusta procura a margine della

memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 317/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. DE JORIO, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 10.09.1999, la Provincia Regionale di Agrigento proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. del 20.07.1999, con cui le era stato intimato di pagare all’ing. D. F.R. la somma di L. 22.450.674, con accessori e spese della procedura, quale saldo del compenso per l’opera professionale svolta in suo favore dall’ingiungente e consistita nel collaudo in corso d’opera dei lavori di collegamento tra le aree interne (OMISSIS) e la strada a scorrimento veloce (OMISSIS). La Provincia Regionale eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, assumendo che l’incarico professionale di collaudare i lavori era stato conferito al D.F. non da lei ma dalla Regione Siciliana e che non aveva facolta’ di assumere oneri economici per il titolo in contestazione se non previa autorizzazione della Presidenza della Regione, tramite il finanziamento dei medesimi.

Con sentenza del 6 – 12.09.2001, l’adito Tribunale di Agrigento rigettava l’opposizione, ritenendo che obbligata al pagamento del preteso compenso fosse la Provincia, in base a quanto previsto dalla Convenzione del 30 aprile 1991, con cui la Regione le aveva affidato la realizzazione delle opere viarie oggetto di collaudo e con riguardo, altresi’, al fatto che la medesima Provincia aveva in precedenza eseguito altri pagamenti per la causale in contestazione.

Con sentenza del 3 – 24.03.2004, la Corte di appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza di primo grado, impugnata dalla Provincia Regionale, respingeva la domanda del professionista, compensando le spese dei due gradi di merito.

La Corte territoriale riteneva che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, dalla Convenzione del 30 aprile 1991, intercorsa tra la Regione e la Provincia non era sorto per quest’ultima alcun obbligo di pagamento nei confronti del D.F., dal momento che il professionista era rimasto ad essa estraneo, che l’incarico professionale era stato antecedentemente a lui conferito esclusivamente dalla Presidenza della Regione e che con la citata Convenzione alla Provincia era stata attribuita la sola funzione di delegata al pagamento per conto della Regione, unico soggetto passivamente legittimato.

Avverso questa sentenza il D.F. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 23.12.2004 ed affidato a due motivi. La Provincia Regionale di Agrigento ha resistito con “memoria difensiva” notificata il 5.09.2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilita’ della depositata “memoria difensiva”, notificata al ricorrente il 5.09.2006, ad istanza della Provincia Regionale di Agrigento, atto che presuppone la tempestiva notificazione del controricorso, che nella specie, invece, non e’ avvenuta. A sostegno del ricorso il D.F. denunzia:

1. “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e la sua palese illogicita’ e superficialita’ art. 360 c.p.c., n. 5”.

2, “Violazione o falsa applicazione di norma di diritto art. 360 c.p.c., n. 3, art. 111 Cost.”.

Sostiene in sintesi:

a) che la Corte territoriale e’ incorsa in travisamento dei fatti, laddove ha affermato che con la Convenzione del 1981 si era previsto che il pagamento del collaudo dovesse avvenire con fondi propri della Provincia Regionale, quando invece, segnatamente ai sensi degli artt. 6 e 7 della medesima Convenzione, il pagamento doveva avvenire con i fondi ricompresi nel finanziamento regionale, attribuiti alla Provincia. Aggiunge che diversa conclusione non poteva essere giustificata nemmeno dal fatto che la Regione si era riservata la nomina del collaudatore ai sensi della L.R. n. 21 del 1985, essendo ben chiaro che l’onere della relativa spesa gravava sulla Provincia;

b) che la Corte distrettuale nell’affermare la carenza di legittimazione passiva della Provincia Regionale e’ incorsa in violazione di legge, ed in particolare della regola che individua il soggetto passivo in chi ha l’onere di adempiere ad un preciso obbligo contrattuale assunto con la convenzione, avente natura di atto amministrativo pubblico, sottolineando anche che altrimenti la Provincia non avrebbe avuto alcun titolo per porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione dell’opera pubblica. Le censure non hanno pregio.

I giudici di merito hanno negato che il D.F. potesse vantare un titolo che obbligasse direttamente la Provincia Regionale di Agrigento a corrispondergli il compenso per l’attivita’ professionale svolta, sia rilevando che solo la Regione Siciliana, con autonomo accordo negoziale, gli aveva conferito l’incarico di collaudare i lavori e che il professionista era rimasto estraneo alla successiva Convenzione del 1991, intercorsa tra la Regione Siciliana e la Provincia Regionale di Agrigento, e sia ulteriormente ritenendo che con tale Convenzione non era stato nemmeno formalmente costituito a carico della Provincia Regionale alcun obbligo di pagare i terzi creditori, ma solo conferita alla medesima Provincia una delega limitata all’esecuzione con i fondi dell’accordato finanziamento, e per conto della Regione, dei pagamenti che quest’ultima aveva assunto l’obbligo di effettuare.

Queste ragioni della decisione non sono state specificamente ed efficacemente contrastate dal ricorrente ma solo genericamente ed inammissibilmente avversate con mere critiche involgenti anche un asserito travisamento di fatto non ravvisabile e, comunque, non decisivo rispetto al decisum, o affidate al richiamo di principi generali, a cui, peraltro, i giudici di merito risultano essersi per quanto gia’ detto, ineccepibilmente conformati.

Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’, atteso il relativo esito e la mancata tempestiva costituzione in giudizio della Provincia Regionale di Agrigento.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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