Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11699 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 10/11/2016, dep.11/05/2017),  n. 11699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2643/2015 proposto da:

AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che lo rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TARTARI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2170/2014 del TRIBUNALE di TIVOLI, emessa e

depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dai Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Antonio Briguglio, per la ricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Azienda strade Lazio Astral spa propone ricorso per cassazione contro Tartari srl, che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che, integralmente riformando la sentenza appellata, ha annullato due verbali emessi da Astral condannandola alle spese dei due gradi sul presupposto che la sanzione era stata applicata alla società opponente quale obbligato in solido in quanto utilizzatore dell’impianto pubblicitario mentre andava esclusa una responsabilità personale.

Parte ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 23 e 24, L. n. 689 del 1981, art. 6 e art. 1292 c.c., perchè la Tartari era committente della campagna pubblicitaria e solidalmente responsabile con la IeP Immagini e Promozioni, appaltatrice del servizio ed il sistema del cds è caratterizzato dal principio generale di solidarietà.

La censura è fondata.

Il sistema del codice della strada è caratterizzato dal principio generale di solidarietà e la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13770/2009) ha affermato la responsabilità solidale del committente e dell’autore della trasgressione in virtù del documentato rapporto contrattuale.

Essendo pacifica la collocazione di due cartelloni pubblicitari reclamizzanti attività riconducibili alla intimata, il principio di causalità determina la responsabilità solidale.

Donde l’accoglimento del ricorso, con cassazione e rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Tivoli, in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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