Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11698 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 27/05/2011), n.11698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25922-2006 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MINUCCI PAOLO con studio in

NAPOLI VIALE GRAMSCI 19 (avviso postale), delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI 1 in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 136/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 18/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLIGHETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente controversia ha per oggetto la modifica della rendita catastale relativa ad un immobile di proprietà di M. G. apportata dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli, la quale, a seguito della attribuzione della rendita catastale da parte dell’UTE al suddetto bene oggetto di donazione, chiedeva al predetto, mediante avviso di liquidazione, il pagamento di Euro 2.779,00, a titolo di INVIM, interessi e diritti di notifica, così attribuendo un maggiore valore catastale all’immobile de quo.

Tale modifica della rendita catastale veniva impugnata, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale della Campania, dal ricorrente, il quale lamentava l’invio del suddetto avviso di liquidazione senza previa emissione dell’avviso di accertamento, nonchè la mancata allegazione ad esso dell’immobile oggetto di maggiore rendita, ciò che, ad avviso del predetto, avrebbe impedito di consentire l’esatta valutazione dello stesso ai fini fiscali.

Tale ricorso veniva rigettato dalla suddetta Commissione Provinciale ritenendo che fosse infondata l’eccezione di carenza della motivazione dell’avviso sia la presunta violazione della L. n. 154 del 1988, art. 12 in quanto il suddetto articolo prevede che l’Ufficio provveda, una volta accertata la sussistenza di una rendita catastale superiore a quella dichiarata, a pretendere quanto in concreto dovuto, in base al reale classamento dell’immobile.

Avverso questa sentenza il M. proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che veniva dalla stessa rigettato sulla base della seguenti considerazioni. In primo luogo con riferimento all’imposta di registro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, qualora l’acquirente di un immobile non iscritto al catasto urbano, come nel caso in esame, abbia, nell’atto di acquisto, avanzato la richiesta di volersi avvalere della rendita catastale, nel caso di accertamento di maggiore imposta, l’Ufficio altro non deve fare che attribuire alla stessa il valore effettivo accertato Cass. 27.11.2000 n. 15254; Cass. 10.09.2003 n. 13241). Nel caso di omessa comunicazione dell’atto presupposto, cioè del calcolo della rendita da parte dell’UTE, l’avviso di liquidazione deve contenere gli elementi essenziali dell’atto di classamento al fine di rendere edotto il contribuente delle modalità con le quali l’Ufficio ha provveduto al ricalcolo dell’imposta. Nel caso di specie, la Commissione tributaria di secondo grado riteneva che l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio Agenzia Entrate di Napoli, conteneva in allegato il prospetto indicante l’imposta da pagare con calcolo espressamente riferito al cespite di cui all’atto di acquisto, fornendo in tal modo tutti gli elementi utili al contribuente per conoscere le modalità di ricalcolo dell’imposta. In ogni caso, l’UTE avrebbe potuto notificare la nuova rendita catastale al contribuente a condizione, tuttavia, che vi fosse stata una espressa richiesta al riguardo.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso innanzi a questa Corte, M.G., sulla base di un solo motivo con il quale si sostiene che l’avviso di liquidazione, in realtà, era stringato e quindi non idoneo a rendere edotto il M. delle modalità di calcolo dell’imposta, sulla base della normativa all’epoca vigente (della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58).

Si sono costituiti con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha sostenuto che l’atto notificato al ricorrente conteneva tutti gli elementi utili per consentire allo stesso di comprendere le ragioni per le quali era stata maggiorata la rendita catastale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “La revisione delle rendite catastali urbane (regolata dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58 e, ricorrendone i presupposti – ripartizione del territorio comunale in micro zone dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 in assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa “visita sopraluogo” dell’ufficio non essendo condizionata ad alcun contraddittorio endoprocedimentale. Ne consegue che la motivazione dell’atto di riclassamento può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’ufficio, avendo l’esclusiva funzione di delimitare l’ambito delle ragioni deducibili da esso, nella successiva fase contenziosa nella quale al contribuente è consentito di esercitare il proprio diritto di difesa e di richiedere la verifica dell’effettiva correttezza dei parametri posti a base della riclassificazione eseguita. Tuttavia l’accertamento contenzioso non avrà ad oggetto l’idoneità della motivazione ma il merito della controversia” (Cass. 03.11.2010 n. 2213).

Nel caso di specie è stata data corretta applicazione del sopra esposto principio non ravvisandosi la sussistenza di alcuna circostanza che si ponga in contrasto con lo stesso.

Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA