Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11698 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 10/11/2016, dep.11/05/2017),  n. 11698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30299/2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE

53, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MINGIARDI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PARDO, giusta procura

speciale a margine del controricorso:,

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1714/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

emessa il 16/09/2013 e depositata il 02/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Massimo Pardo, per il controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.M. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro P.G. avverso la sentenza della corte di appello di Catania 2.10.2013 che ha respinto il suo gravame alla sentenza del Tribunale di Catania che, a sua volta, aveva respinto la domanda di usucapione.

La corte di appello ha condiviso la prima decisione che aveva escluso un possesso ventennale essendo intervenuto idoneo atto interruttivo, costituito dalla denunzia querela del P. in data (OMISSIS) per l’arbitraria occupazione della striscia di terreno oggetto della controversia.

La ricorrente denunzia: 1) violazione degli artt. 1165 e 2943 c.c., perchè la querela non è atto interruttivo e le sentenze penali attengono ad uno sconfinamento non oggetto del giudizio; 2) violazione delle stesse norme e dell’art. 652 c.p.p., perchè l’imputato era stato assolto perchè il fatto non costituisce reato trattandosi di pochi metri di terreno difettando l’elemento soggettivo del reato; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c., sulla condanna alle spese; 4) ripropone i motivi assorbiti.

Resiste con controricorso P..

La prima censura merita accoglimento con assorbimento delle altre.

Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Atti interruttivi idonei sono quelli che comportano la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o atti giudiziali come la notifica della citazione (Cass. 6.5.2014 n. 9682, Cass. 5.11.2010 n. 22599 ex multis).

La domanda di usucapione è stata respinta in riferimento alla mancanza di un “possesso” ventennale a causa dell’interruzione riferita alla querela di per sè atto non idoneo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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