Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11698 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10502/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5955/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DIST. di BRESCIA del 14/10/2014,

depositata il 14/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di C.E. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sez. Staccata di Brescia n. 5955/64/2014, depositata in data 14/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi per maggiore IRPEF dovuta in relazione agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, a seguito di rideterminazione, in via sintetica, del reddito imponibile (titolare di attività di commercio ambulante) – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, essendo il redditometro uno strumento di “accertamento di natura statistica”, con il quale si tende a ricostruire il reddito complessivo presunto del contribuente “attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici” o “presunzioni relative”, suscettibili di essere superate dal contribuente con prova contraria, nella fattispecie, quest’ultimo aveva documentato di avere “goduto nel 2006 – anno di acquisto delle autovetture – di un finanziamento di Euro 20.000,00, tale da conferirgli una disponibilità patrimoniale superiore a quella risultante dai redditi dichiarati” ed inoltre non era ravvisabile “un elemento rappresentativo di ricchezza nella disponibilità di un’abitazione non di proprietà, ma in locazione con un canone inferiore a 500 Euro mensili, mentre per una delle autovetture risultava documentato che una parte dei costi di manutenzione era stata imputata all’attività commerciale svolta.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, art. 2728 c.c., D.M. 10 settembre 1992, D.M. 19 novembre 1992, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, avendo i giudici della C.T.R. assegnato al possesso dei “beni indice”, individuati con decreti ministeriali, una funzione meramente esemplificativa e priva di qualsiasi forza probatoria, attribuendo all’Ufficio ogni onere probatorio.

2. La censura è infondata.

Questa Corte (Cass. 25104/2014; Cass. 14885/2015) ha già affermato che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per contribuente del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche (entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fitto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”.

Nella specie, la C.T.R., a fronte degli elementi presuntivi di una certa capacità patrimoniale del contribuente, ha valutato la prova contraria offerta dal contribuente (non addossando dunque sull’Amministrazione finanziaria l’onere della prova, come lamentato in ricorso), ritenendo che questi avesse fornito adeguata giustificazione della disponibilità di redditi “esenti o soggetti a ritenuta alla fonte”, in primis un finanziamento, in rapporto alle spese incrementative effettivamente “significative”, con valutazione nel merito del materiale probatorio, esente da censure in quanto congruamente motivata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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