Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11697 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REGIONE PUGLIA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente della

Giunta pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso il Cav. GARDIN LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUALTIERI GUALTIERO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI OSTUNI (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,

presso l’avvocato ANGELETTI ALBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ZACCARIA CECILIA R., giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

T.S.; (Ndr: testo originale non comprensibile)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 210/2004 del GIUDICE DI PACE di OSTUNI;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ALBERTO ANGELETTI, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

del ricorso, assorbimento o rigetto del primo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, ritualmente notificata, T.S., quale titolare di azienda agricola, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Ostuni la Regione Puglia, il Comune di Ostuni e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per sentir condannare la Regione Puglia, in subordine il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e, in ulteriore subordine, il Comune di Ostuni, al pagamento della somma di Euro 774,00, nei suoi confronti, lamentando che le era stato riconosciuto con delibera comunale, il diritto di ricevere un contributo una tantum, ai sensi della L. n. 31 del 1991, art. 2 liquidato peraltro, con una seconda delibera, in misura notevolmente inferiore.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Regione Puglia eccepiva la prescrizione del diritto e sosteneva che unico responsabile era lo Stato, che non aveva dotato la Regione delle risorse necessarie; il Comune di Ostuni eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; il Ministero eccepiva il difetto di giurisdizione, comunque sostenendo che i danneggiati dalle calamita’ naturali non potevano vantare alcun diritto al risarcimento dell’intero danno e che l’erogazione della sovvenzione era stata effettuata nei termini di legge.

Il Giudice di Pace di Ostuni, con sentenza in data 3/09/2004, dichiarava la carenza di legittimazione passiva del Comune di Ostuni e, in accoglimento della domanda, condannava la Regione Puglia al pagamento della somma in Euro 774,00 in favore della T., e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a rivalere la Regione Puglia.

Ricorre per Cassazione la Regione Puglia, sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, il Comune di Ostuni. Non hanno svolto attivita’ difensive la T. e il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non possono prendersi in considerazione alcune eccezioni pregiudiziali sollevate nel controricorso dal Comune di Ostuni. Come si e’ detto, il Giudice di Pace l’ha estromesso dal giudizio; tale estromissione non costituisce oggetto di censura. Dunque il Comune non ha interesse a contraddire.

Per ragioni sistematiche si esamina dapprima il secondo motivo del ricorso. Con esso, la Regione Puglia lamenta violazione e falsa applicazione di varie norme statati e regionali, sostenendo che il credito della T. era limitato all’importo gia’ riconosciuto e corrisposto.

Il motivo e’ fondato.

La L. 15 ottobre 1981, n. 590 costituiva il Fondo di solidarieta’ nazionale, destinato ad erogare somme a favore delle regioni, in caso di calamita’ naturali od avversita’ atmosferiche eccezionali, i cui effetti avessero inciso sulle strutture e compromesso i bilanci economici delle aziende agricole (art. 1). A seguito dell’eccezionale siccita’, verificatasi nell’annata agraria 1989/1990, il Governo emanava il D.L. 6 dicembre 1990, n. 367, convertito nella L. 30 gennaio 1991, n. 31: si stabilivano misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate. Il D.L. n. 367 del 1990 apparentemente predeterminava la misura del contributo una tantum per le aziende danneggiate (contributo una tantum di L. 2.000.000 per ettaro a favore di aziende olivicole o viticole del Mezzogiorno, colpite dalla siccita’ nell’annata 1989/1990, aventi subito danno superiore al 50% dell’intera produzione lorda vendibile e ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate) (art. 2), pur richiamando la L. n. 590 del 1981 e i limiti di disponibilita’ del Fondo (art. 11).

Giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. 22-3-2007 n. 6982) ha ritenuto che anche questa specifica erogazione dovesse effettuarsi, nei limiti di disponibilita’ del Fondo di solidarieta’. E, conformemente, al riguardo, e’ intervenuto successivamente il D.L. n. 136 del 2004, convertito nella L. n. 186 del 2004 (art. 8 septies).

Si puo’ affermare dunque che, dal sistema normativo (integrato, per la Regione Puglia, da alcune leggi regionali: L.R. n. 10 del 1989 e L.R. n. 24 del 1990) emerge che la misura del beneficio era subordinata alla disponibilita’ del Fondo di solidarieta’ nazionale, nonche’ al numero delle domande e alla varieta’ delle aree interessate dalla siccita’.

L’accoglimento del secondo motivo e’ assorbente rispetto al primo ove si tratta di prescrizione del diritto.

Va cassata la sentenza impugnata.

Puo’ decidersi nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Chiarisce la Regione Puglia – affermazione non contestata – che la Provincia di Brindisi, incaricata ai sensi della L.R. n. 24 del 1990, artt. 5 e 6, di avanzare alla Regione la richiesta di accreditamento ai Comuni dei fondi occorrenti per il pagamento dei contributi, stante l’insufficienza di questi, necessariamente procedeva ad una riduzione del fabbisogno finanziario inizialmente determinato, e cosi’ degli importi assegnati a ciascun comune e, conseguentemente, spettanti a ciascun avente diritto. Il credito della T. appare dunque limitato all’importo effettivamente a lei riconosciuto e corrisposto.

Per quanto sopra osservato, va rigettata la domanda della T..

Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, nei confronti della T..

Il tenore della decisione richiede che le spese siano compensate tra la Regione Puglia e il Comune di Ostuni.

PQM

LA CORTE Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;

dichiara compensate le spese tra Regione Puglia e Comune di Ostuni;

condanna T.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che determina in euro 560,00 comprensivi di euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, nonche’ di quelle del giudizio di merito, che determina in euro 445,00 per onorari, euro 280,00 per diritti, euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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