Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11697 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 10/11/2016, dep.11/05/2017),  n. 11697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23489/2014 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 107, presso lo studio dell’avvocato ENRICO ELIO DEL PRATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERFRANCESCO VALLONE in virtù

di mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SALERNO, C.F.

(OMISSIS), in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SALERNO, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 69/2014 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA,

emessa e depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Pierfranceseo Vallone, per il ricorrente, che chiede

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Mario Antonio Scino dell’Avvocatura Generale dello

Stato, che si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.G. propone ricorso per cassazione contro UTG di Salerno avverso la sentenza del tribunale di Vallo della Lucania 24.2.2014 che ha accolto l’appello ed, in parziale riforma, ha condannato l’UTG alle spese di primo grado, compensando quelle di appello posto che l’appellato era rimasto contumace e non aveva ritenuto di contrastare le legittime pretese dell’appellante.

Parte ricorrente denunzia a) violazione degli artt. 91, 92, 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 24 Cost., con ulteriori considerazioni sull’ammissibilità del ricorso e sulla notifica al controricorrente.

All’udienza dell’8 giugno 2016 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la notifica del ricorso all’avvocatura generale dello Stato che resiste con controricorso. Preliminare è l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso che va respinta perchè la doglianza è chiaramente delineata.

La censura è fondata posto che le stesse ragioni espresse dalla sentenza per accogliere l’appello avrebbero dovuto indurre al riconoscimento delle spese di secondo grado atteso il principio della soccombenza riferibile ad ogni grado di giudizio (Cass. 14.2.2014 n. 3724, Cass. 13.11. 2011 n. 15413 ex multis).

Donde l’accoglimento del ricorso e la decisione nel merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, liquida per il giudizio di appello complessivamente Euro 600 per compensi, oltre accessori e spese forfettizzate e per quello di legittimità Euro 800 oltre accessori e spese forfettizzate.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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