Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11697 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9996/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DILLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 534/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 21/01/2014,

depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (in giudizio instaurato in primo grado anteriormente al 4/07/2009), affidato ad un motivo, nei confronti di S.M. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce n. 534/24/2014, depositata in data 4/03/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di recupero di un credito d’imposta usufruito, per l’anno 2007, L. n. 388 del 2000, ex art. 8 –

è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che il diritto all’agevolazione sorge “nel momento in cui l’impianto è entrato in funzione, in quanto completamente realizzato” e, nella specie, “le macchine sono entrate in funzione solo successivamente” alla data del collaudo (“22/03/2001”) e quindi dopo la data fissata dalla Commissione UE per beneficiare del regime agevolativo in oggetto (“13/03/2001”).

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 1, L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1 e art. 75 (vecchia numerazione) del T.U.I.R., avendo i giudici della C.T.R., al fine dell’individuazione del momento in cui è sorto il diritto all’agevolazione, dato rilievo, anzichè alla data di consegna dei beni (documentata anche dalle fatture emesse), nel febbraio 2001 (anteriormente, dunque, alla data di approvazione, il 13/03/2001, da parte dell’U.E. del regime agevolativo), alla data di collaudo ed effettiva messa in funzione degli stessi (avvenuta “il 22/03/2001”).

La censura è fondata.

Questa Corte ha anzitutto precisato (Cass. 11932/2014) che “anche antecedentemente alla modifica del testo D.L. 8 luglio 2002, n. 138, ex art. 10, comma 1, la legge doveva essere interpretata nel senso che il credito d’imposta previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, quale agevolazione fiscale per le aree svantaggiate, spetta solo ai soggetti titolari di reddito d’impresa che abbiano effettuato nuovi investimenti, acquisiti dalla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione Comunità europee (e quindi il 13 marzo 2001)”. In detta pronuncia la Corte ha confutato la tesi della contribuente, la quale pretendeva di far coincidere la data di esecuzione dei lavori con quella di collaudo delle opere, affermando che in tal modo veniva “stravolto” “il senso e lo spirito della norma che mira a premiare i nuovi investimenti e non certo quelli già eseguiti”.

L’investimento ammesso a fruire dell’agevolazione non può che essere quello effettuato dalla data di approvazione (con effetto costitutivo) del regime agevolativo medesimo da parte della Commissione (cfr. anche Cass. 13837/2014).

E’ stato poi ribadito (Cass. 16210/2014) che “in tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della in azione del credito di imposta previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, il momento in cui le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute deve essere individuato – in forza del richiamo del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 10, comma 3, convertito nella L. 8 agosto 2002, n. 178, all’art. 75 comma 2, lett. a) (attuale art. 109), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – nella consegna del bene, che costituisce regola generale applicabile ai nuovi investimenti in beni strumentali mobili, eccezionalmente derogata dalla disciplina intertemporale per i “contratti conclusi” dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002 ma prima della sua conversione”.

Ancora questa Corte (Cass. 13837/2014) ha precisato che, in caso di bene mobile, “la data dell’investimento coincide, ex art. 75, comma 2, lett. a) del T.U.I.R., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, con la data di consegna del bene, assumendo da quel momento l’acquirente i rischi della cosa”. La sentenza della C.T.R. non è pertanto conforme ai suddetti principi di diritto.

2. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va respinto il ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese processuali del giudizio di merito, in considerazione del consolidarsi della giurisprudenza di questo giudice di legittimità solo successivamente all’instaurazione della lite. Le spese processuali del presente giudizio di legittimità sono irripetibili.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara integralmente compensate le spese processuali del giudizio di merito ed irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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