Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11697 del 05/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 05/05/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11697
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10513-2014 proposto da:
M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO N. 9,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 102/2013 della COMM.TRIB.REG. VENETO,
depositata il 14/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
Fatto
PREMESSO
che:
1. con sentenza in data 14 ottobre 2014, n. 102, la commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, notificato il 23 dicembre 2010 dall’Agenzia delle Entrate a M.B., a seguito del disconoscimento del diritto alle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, e fruite dal contribuente al momento della registrazione dell’atto di acquisto di un terreno;
2. il contribuente ricorreva per la cassazione della suddetta sentenza, sulla base di due motivi;
5. l’Agenzia, con controricorso, si opponeva;
6. con atto depositato il 6 giugno 2019, M.M.L., in qualità di erede di M.B., dando conto di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. n. 136 del 2018, e di aver effettuato il pagamento dell’importo dovuto, ha chiesto sospendersi il giudizio, ai sensi del predetto D.L., art. 6;
7. il 24 settembre 2020, l’Agenzia data conto del fatto che “parte contribuente aveva (“ha”) provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione” e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
va dichiarata l’estinzione del processo a spese compensate.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021